Cassazione Civile, Ordinanza n. 27872/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento Tarsu/Tia per l'anno 2010 emesso da un comune. La commissione tributaria regionale aveva dichiarato tardivo il ricorso della società contribuente, ritenendo non provata la data di notificazione dell'atto e, comunque, considerando scaduto il termine di 60 giorni. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il ricorso introduttivo era stato tempestivamente notificato il 15 novembre 2010, poiché il termine decadenziale, decorrente dopo la sospensione feriale dal 16 settembre 2010, sarebbe scaduto il 14 novembre 2010, giorno di domenica, con proroga automatica al 15 novembre ex art. 155 c.p.c.; con il secondo ha chiesto, una volta cassata la sentenza, la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. per annullare l'avviso per difetto di motivazione, lamentando la mancata allegazione della delibera tariffaria e la mancata esplicitazione dei criteri e coefficienti applicati alle utenze non domestiche.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la declaratoria di tardività. Ha affermato che la tempestività del ricorso doveva essere valutata anche d'ufficio e che, in base ai dati pacifici, il termine di 60 giorni ex art. 21 d.lgs. 546/1992 scadeva il 14 novembre 2010, ma essendo tale giorno domenica era prorogato di diritto al 15 novembre 2010, data di notifica del ricorso. Non ha accolto la richiesta di decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., rilevando che la questione del difetto di motivazione dell'avviso non era stata esaminata nei gradi di merito per l'erroneo arresto sulla tardività e richiedeva accertamenti in fatto sul contenuto dell'atto e sui documenti allegati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 546/1992
il termine di 60 giorni per impugnare l'atto impositivo è decadenziale e va verificato anche d'ufficio; nel caso concreto, decorso dal 16 settembre 2010, scadeva il 14 novembre 2010.
art. 155 c.p.c.
Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo
se il termine scade in giorno festivo o domenicale, esso è automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo; nel caso concreto al 15 novembre 2010.
art. 384 c.p.c.
la decisione nel merito in sede di legittimità non era possibile perché mancava un grado di merito sul punto e sarebbero stati necessari accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La tempestività dell'impugnazione di un atto tributario è rilevabile anche d'ufficio dal giudice e, quando il dato cronologico è pacifico, non può essere negata in presenza di una scadenza che cada in giorno festivo, poiché opera la proroga legale al primo giorno non festivo successivo.
- La proroga del termine processuale che scade di domenica opera automaticamente e consente di considerare tempestivo l'atto notificato nel primo giorno lavorativo successivo.
- La Corte di cassazione può decidere nel merito solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; se la questione non è stata esaminata nei gradi di merito per un erroneo arresto processuale, il giudizio va rinviato al giudice di appello.
- Quando il giudice di merito dichiara tardiva l'impugnazione per un errore nel calcolo del termine, la cassazione comporta la regressione al grado omesso affinché siano esaminate le questioni sostanziali non trattate.
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