Cassazione Penale, Sentenza n. 2320/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la revoca della patente (durata 5 anni) disposta dal G.i.p. dopo applicazione dell'accordo ex art. 444 c.p.p. per reato di omicidio stradale aggravato dall'essersi dato alla fuga e per omissione di soccorso. Contestazione principale: vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 218 d.lgs. n.285/1992, perché il Tribunale avrebbe valutato indici tratti dall'art. 133 c.p. ("gravità del fatto") anziché i parametri specifici dell'art. 218 ("gravità del danno o della violazione"). Il ricorrente contesta altresì la rilevanza di circostanze indicate dal giudice (oscurità, vicinanza a discoteca, stato di stanchezza e assunzione di alcool, fuga) e la valorizzazione della personalità pregressa; successivamente ha prodotto una sentenza del Giudice di Pace favorevole in materia amministrativa (sulla velocità e segnaletica), chiedendo che ciò influenzi la decisione penale.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che il Giudice penale abbia adeguatamente motivato la scelta della sanzione accessoria più afflittiva (revoca patente) sulla base della condotta gravemente imprudente dell'imputato, considerando le condizioni della strada (assenza di illuminazione, vicinanza a locale notturno), lo stato del conducente (stanchezza e ammissione di assunzione di alcool), e soprattutto la condotta post-evento (fuga/omissione di soccorso). La sentenza civile amministrativa prodotta non è ritenuta idonea a invalidare la valutazione motivazionale del giudice penale. Condanna del ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Applicazione del rito dell'accordo di cui all'art. 444 c.p.p. per l'applicazione della sanzione concordata tra imputato e pubblico ministero
art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata per l'omissione di soccorso stradale contestata insieme al reato di omicidio stradale
art. 218 d.lgs. n. 285/1992
Regola i provvedimenti accessori sulla patente (sospensione/revoca); il ricorrente invoca gli indici specifici di questa norma per contestare la revoca, ma la Corte ritiene compatibile la valutazione del giudice penale con i criteri di gravità della condotta
art. 133 cod. pen.
Criteri per l'individuazione della pena (gravità del fatto, personalità, modalità): la motivazione del giudice ha richiamato anche tali indici per valutare la gravità della condotta e giustificare la misura accessoria; la Corte ritiene la loro valutazione coerente con l'art. 218
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'automatica condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto: la Corte ne dispone l'applicazione
Decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato come base per l'applicazione della motivazione semplificata: la Corte utilizza principi già consolidati nella giurisprudenza per motivare sinteticamente il rigetto
Massime di principio
- Per decidere tra sospensione e revoca della patente va valutata la gravità complessiva della condotta (non solo l'evento dannoso): condizioni della strada, stato del conducente (stanchezza, assunzione di alcool/stupefacenti anche se non con prove quantitative), modalità del fatto e comportamento successivo (fuga/omissione di soccorso) possono giustificare la revoca.
- La Corte di cassazione ammette che il giudice penale possa richiamare indici dell'art. 133 c.p. per valutare la 'gravità' ai fini degli accessori di cui all'art. 218 c.d.s., purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria rispetto ai parametri normativi specifici.
- L'assenza di valori precisi di velocità o la mancanza di dati tecnici non impedisce al giudice di ritenere la condotta gravemente imprudente se emergono elementi circostanziali significativi (oscurità, presenza di locali notturni, posizione della vittima, dinamica post-incidente).
- Una sentenza amministrativa o civile non invalida automaticamente la valutazione penale: il giudice penale ha il proprio onere di motivazione e valuta le prove secondo il diverso standard di rilevanza e di accertamento propri del processo penale.
- Per impugnare con successo la revoca bisogna dimostrare una carenza motivazionale reale, illogicità o violazione di legge nella bilanciatura dei parametri: mere contraddizioni sulla descrizione fattuale o riferimenti ad indici diversi non bastano se la motivazione è complessivamente adeguata.
- La fuga e l'omissione di soccorso sono fattori aggravanti decisivi e, anche se il conducente non era formalmente in stato di ebbrezza accertato, l'ammissione di aver bevuto e lo stato di stanchezza possono essere valorizzati nella valutazione della gravità della condotta.
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