Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 171/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza per il rilascio del Decreto di approvazione della nomina di guardia particolare giurata e contestuale licenza di porto d’armi per difesa personale; nonché degli atti istruttori ivi richiamati ma non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza per l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata e il rilascio della contestuale licenza di porto d’armi per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, nonché degli atti istruttori richiamati e non conosciuti. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. In sede cautelare il Tribunale ha rilevato, con cognizione sommaria e impregiudicate le valutazioni di merito, anche in relazione a un procedimento d’appello pendente concernente una precedente sentenza dello stesso Tribunale, la mancanza del requisito del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare perché non sussiste il periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi, l’interesse pubblico tutelato dall’Amministrazione è stato ritenuto prevalente rispetto alle esigenze lavorative prospettate dal ricorrente. Il Tribunale non ha definito le questioni di merito, riservandone la valutazione alla successiva fase di cognizione; ha fissato la discussione del ricorso nel merito al 23 settembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata esaminata limitatamente ai presupposti cautelari, con rigetto per carenza del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla normativa nazionale per giustificare la tutela dei dati personali del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo può essere negata quando non sia dimostrato il periculum in mora, anche se siano prospettate esigenze lavorative, qualora nel bilanciamento degli interessi prevalga l’interesse pubblico tutelato dall’amministrazione.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza del periculum in mora non definisce le questioni di merito, che restano impregiudicate e devono essere esaminate nella successiva udienza di cognizione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.