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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35875/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito d’impresa, recuperando ricavi non contabilizzati e costi ritenuti indeducibili ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’atto ritenendo: a) che fosse mancato il necessario contraddittorio endoprocedimentale, applicando il termine dilatorio di 60 giorni anche a una verifica svolta senza accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività; b) in ogni caso, che il contribuente avesse dimostrato l’infondatezza delle riprese. In cassazione l’Agenzia delle entrate ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 12 della L. 212/2000 per avere il giudice di merito applicato il contraddittorio preventivo e il termine di 60 giorni a un accertamento cd. a tavolino; con il secondo motivo, violazione degli artt. 32, comma 3, d.P.R. 600/1973 e 52, comma 5, d.P.R. 633/1972, sostenendo che un contratto prodotto solo in sede di accertamento con adesione e privo di data certa non avrebbe potuto essere valorizzato, essendo la sua produzione tardiva e inutilizzabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui censurava l’estensione automatica del contraddittorio endoprocedimentale alle verifiche a tavolino, ricordando che il termine dilatorio di 60 giorni opera solo in caso di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente. Ha tuttavia rilevato che, per le imposte dirette e l’IRAP, il contraddittorio preventivo negli accertamenti a tavolino non è dovuto, mentre per l’IVA occorre valutare la prova di resistenza, attività che la CTR aveva omesso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la questione sull’utilizzabilità del documento era stata proposta tardivamente. Nonostante la fondatezza del primo motivo, il ricorso è stato comunque rigettato, poiché il secondo motivo, investendo anche il merito, è risultato infondato/inammissibile e non ha consentito l’accoglimento complessivo dell’impugnazione. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e l’ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    termine dilatorio di sessanta giorni

    Il termine di 60 giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento opera solo dopo accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività; non si applica agli accertamenti cd. a tavolino.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per incardinare i motivi come violazione di legge.

  • art. 32, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per sostenere la preclusione all’uso di documenti non prodotti tempestivamente.

  • art. 52, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato per la disciplina della produzione documentale e delle relative preclusioni in ambito IVA.

  • artt. 6 e 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’azione dell’Ufficio deve essere connotata da lealtà e correttezza; l’inutilizzabilità dei documenti non prodotti non è invocabile se non è stato previamente avvisato il contribuente delle conseguenze della mancata esibizione.

  • art. 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato come base normativa del contraddittorio endoprocedimentale, ma la Corte ne limita l’ambito applicativo alle verifiche con accesso, ispezione o verifica in loco.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente per l’emissione dell’avviso di accertamento tutela il contraddittorio endoprocedimentale solo nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non si estende automaticamente agli accertamenti a tavolino.
  • Negli accertamenti a tavolino, il contraddittorio endoprocedimentale non è dovuto per i tributi non armonizzati; per l’IVA, in quanto tributo armonizzato, l’eventuale invalidità dell’atto presuppone che il contribuente deduca in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e superi la prova di resistenza.
  • La sanzione di inutilizzabilità di documenti non prodotti a seguito di richiesta dell’Ufficio non può essere applicata se il contribuente non è stato previamente avvertito delle conseguenze della mancata esibizione, in attuazione dei principi di lealtà e collaborazione.
  • La deduzione in cassazione di una preclusione probatoria richiede specificità: occorre indicare e, se necessario, trascrivere gli atti rilevanti da cui risulti la tempestiva contestazione della questione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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