Sentenza del 22/01/2018 n. 209 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - art. 20 d.P.R. 1321/1986 - norma sostanzialmente antielusiva - è tale - conferimento d'azienda e cessione di quote - riqualificazione in cessione d'azienda - è possibile. Imposta di registro - art. 20 d.P.R. 131/1986 - maggior tributo - qualificazione - imposta complementare - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 a una sequenza negoziale composta dal conferimento di un'azienda in una società di nuova costituzione e dalla successiva cessione delle quote della società. L'Amministrazione aveva considerato unitariamente le operazioni, ritenendole sostanzialmente equivalenti a una cessione d'azienda, con conseguente applicazione della relativa imposta di registro. Il ricorrente contestava tale riqualificazione, anche sostenendo l'inapplicabilità ratione temporis delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata: l'art. 20 del d.P.R. 131/1986, pur non essendo formalmente una norma antielusiva, può operare in senso sostanzialmente antielusivo e consentire di privilegiare gli effetti giuridici complessivi delle operazioni rispetto alla loro forma apparente. È quindi possibile riqualificare il conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle quote come cessione d'azienda. La novella del 2018 non è stata applicata, poiché non avente efficacia di interpretazione autentica. La maggior imposta risultante dalla riqualificazione è stata qualificata come imposta complementare e, pertanto, può essere riscossa senza attendere la conclusione definitiva del contenzioso, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 131/1986.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. 131/1986
Gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta di registro secondo la loro intrinseca natura e gli effetti giuridici che producono.
La norma consente di valutare la sostanza e gli effetti giuridici complessivi delle operazioni, anziché fermarsi alla forma dei singoli atti. Può quindi giustificare la riqualificazione di un conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle quote come cessione d'azienda.
Art. 10-bis legge 212/2000
La disciplina generale dell'abuso del diritto costituisce un riferimento sistematico coerente con la funzione sostanzialmente antielusiva attribuita all'art. 20, pur senza trasformarlo formalmente in una norma antielusiva.
Art. 42 d.P.R. 131/1986
La maggiore imposta qualificata come complementare può essere riscossa anche prima della definizione definitiva del contenzioso, senza dover attendere la conclusione del giudizio.
Legge di bilancio 2018
La modifica dell'art. 20 non è stata applicata retroattivamente, poiché non è stata considerata norma di interpretazione autentica e quindi non poteva disciplinare controversie relative a periodi anteriori.
Massime di principio
- Quando più atti sono collegati e producono sostanzialmente l'effetto di una cessione d'azienda, l'Amministrazione può valutarli unitariamente e riqualificarli ai fini dell'imposta di registro.
- La forma negoziale scelta dalle parti non è necessariamente decisiva: rilevano la funzione economica complessiva e gli effetti giuridici prodotti dalla sequenza degli atti.
- Per applicare retroattivamente una modifica normativa non è sufficiente che essa chiarisca la disciplina precedente: occorre che abbia effettiva natura di interpretazione autentica.
- La maggiore imposta derivante dalla riqualificazione ex art. 20 è imposta complementare; di conseguenza, la sua riscossione può procedere anche durante il contenzioso, nei limiti previsti dalla legge.
- Strutturare un'operazione mediante conferimento e successiva cessione di quote non esclude, da solo, il rischio di riqualificazione in cessione d'azienda: occorre che la sequenza abbia una reale autonomia economica e giuridica, adeguatamente documentata.
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