Cassazione Civile, Ordinanza n. 02393/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 promosso per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza della CTR del Lazio che aveva rigettato l’appello dell’Erario in una lite su cartella di pagamento, poi sfociata in pignoramento presso terzi, e aveva condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese. La CTR, nel nuovo giudizio, dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che la procedura non fosse stata validamente introdotta perché la diffida e messa in mora erano state notificate via PEC anziché a mezzo ufficiale giudiziario. Il ricorrente deduceva due motivi: con il primo lamentava violazioni delle norme sul giudizio di ottemperanza e sul rito, sostenendo che gli era stato impedito di depositare memoria e nota spese, di replicare ai rilievi di controparte e del Presidente del Collegio, e che il giudizio sarebbe stato deciso in forma collegiale anziché monocratica; con il secondo censurava la violazione dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 per avere il giudice di merito ritenuto necessaria, ai fini della proponibilità dell’ottemperanza, una messa in mora notificata esclusivamente tramite ufficiale giudiziario, sostenendo invece che la PEC fosse idonea e che in ogni caso fosse decorso il termine di 90 giorni prima del deposito del ricorso.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato. È stato dichiarato inammissibile il profilo che non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva basato l’inammissibilità solo sul fatto che la procedura fosse stata avviata con diffida via PEC e non a mezzo ufficiale giudiziario, non già sull’assenza di un termine legale per l’adempimento dell’ente. È stato poi respinto il profilo relativo alla validità della notifica via PEC, affermando che nel giudizio di ottemperanza tributaria, quando non esiste un termine di adempimento imposto dalla legge all’amministrazione, l’unica condizione per proporre il ricorso è il decorso di trenta giorni dalla messa in mora effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 70, comma 2, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992. Anche il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva trascritto il verbale d’udienza e, quanto alla doglianza sulla composizione del collegio, la censura risultava nuova e non trattata nella sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell’Agenzia, con ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546/1992
comma 2; comma 7; comma 8; comma 10-bis
Nel giudizio di ottemperanza tributaria, quando non vi sia un termine di legge per l’adempimento dell’amministrazione, la proponibilità del ricorso richiede il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario. Le censure sul rito sono inammissibili se non colgono la ratio decidendi o se sono prive di specificità.
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della questione affrontata dalla sentenza impugnata.
art. 69 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente in combinazione con l’art. 70, ma non valorizzato dalla Corte ai fini della soluzione della controversia.
art. 370 c.p.c.
L’Amministrazione si è costituita ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alle norme processuali applicabili al rito tributario.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di spese e disciplina processuale.
art. 49 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non decisivo nella soluzione adottata.
art. 70, comma 10-bis, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudizio dovesse svolgersi in composizione monocratica, censura ritenuta nuova e inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, se l’obbligo dell’amministrazione non è scandito da un termine di legge, la condizione di procedibilità è la previa messa in mora con ufficiale giudiziario e il decorso di trenta giorni, non essendo sufficiente la sola diffida inviata via PEC.
- La censura per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità se non sono trascritti o riprodotti gli atti processuali necessari a verificare il vizio denunciato.
- Non possono essere esaminate in cassazione questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata e non risulta allegato di averle tempestivamente dedotte nel grado precedente.
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