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Ordinanza

Ordinanza n. 3628/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - della Determinazione del Direttore Regionale della Regione Lazio-Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste n. G03933 del 25/03/2026, comunicata in data 27/03/2026 e avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 04_Sottomisura 4.2_Tipologia di Operazione 4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI). Bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G16705 del 04/12/2019 e s.m.i. (Codice Agea SIAN 39444). Domanda n. 4250036664. Pronunzia di decadenza totale dal sostegno e revoca del Provvedimento di concessione con attivazione delle procedure di recupero dell'importo percepito a titolo di anticipo”, nonché della relativa comunicazione del 27/03/2026; - della nota del Dirigente della Regione Lazio-Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord del 27/03/2026, comunicata in pari data (n. RU U.0335143) e avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale Lazio 2014-2020. Determinazione n. G17307 del 20/12/2018. - Bando Pubblico – Misura 04_Sottomisura 4.2_Tipologia di Operazione 4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari. Domanda di sostegno Codice Agea 04250036664. Domanda di anticipo da recuperare n. 24270146459. N. barcode garanzia 74015574036. CUAA: 00879620573. DECADENZA TOTALE. Polizza fideiussoria n. N00645113095939. Trasmissione determina n. G03933 del 25/03/2026”, nonché della relativa comunicazione del 27/03/2026; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, anche se non conosciuti, ivi inclusi: - la nota del Dirigente della Regione Lazio-Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste-Area Decentrata Agricoltura di Rieti dell’08/08/2025 (RU n. U.0817956), avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti in favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” – Tipologia di Operazione 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)”. Bando pubblico approvato con Determinazione n. G16705 del 04/12/2019 e s.m.i. Domanda di sostegno n. 4250036664 – Beneficiario Oleificio dei Fiori S.r.l. – CUAA: 00879620573 – Provvedimento di Concessione degli aiuti N. 4.2.1_RI_PC4_OLEIFICIO DEI FIORI S.R.L. del 03/02/2022. Cup: F51B22000470007. L. 241/90 ss. mm. e ii. Art. 10 bis – Comunicazione di avvio delle procedure per la decadenza dell’aiuto concesso, la revoca del Provvedimento di concessione degli aiuti e per il recupero del contributo erogato a titolo di anticipazione”, nonché la relativa comunicazione dell’08/08/2025; - la nota del Dirigente della Regione Lazio-Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste-Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord-Sede di Rieti RU n. U.0116136 del 04/02/2026, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) 1305/2013. Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti in favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” – Tipologia di Operazione 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)”. Bando pubblico approvato con Determinazione n. G16705 del 04/12/2019 e s.m.i. Domanda di sostegno n. 4250036664 – Beneficiario Oleificio dei Fiori S.r.l. – CUAA: 00879620573 – Provvedimento di Concessione degli aiuti N. 4.2.1_RI_PC4_OLEIFICIO DEI FIORI S.R.L. del 03/02/2022. Cup: F51B22000470007. L. 241/90 ss. mm. e ii. Art. 10 bis – Avvio delle procedure per la decadenza dell’aiuto concesso, la revoca del Provvedimento di concessione degli aiuti e per il recupero del contributo erogato a titolo di anticipazione effettuato con nota del 08/08/2025 n. 817956. Conferma dei motivi di Decadenza e Revoca del contributo erogato a titolo di anticipazione”, nonché la relativa comunicazione prot. n. 116136 del 04/02/2026; - le note del Dirigente della Regione Lazio-Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste-Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord-Sede di Rieti n. 532578 del 16/05/2025, n. 602278 del 06/06/2025 e n. 768713 del 25/07/2025, di contenuto non conosciuto; - la nota della Regione Lazio-Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste-Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord-Sede di Rieti prot. n. 1016492 del 15/10/2025, recante la proposta di decadenza totale del sostegno e recupero delle somme erogate, di contenuto non conosciuto; - la nota della Regione Lazio-Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – Area Interventi Settoriali e Ammodernamento delle Aziende Agricole ed Agro-Industriali n. 0051660 del 22/01/2026, di contenuto non conosciuto; - la nota della Regione Lazio-Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste-Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord prot. n. 217528 del 27/02/2026, recante la conferma dei motivi ostativi che comportano la proposta di pronuncia della decadenza totale dal sostegno concesso alla Oleificio dei Fiori S.r.l., con atto di concessione n. 4.2.1_RI_PC4_OLEIFICIO DEI FIORI S.R.L. del 03/02/2022 per un contributo di euro 650.829,93 e la restituzione della somma del contributo percepito a titolo di anticipo con domanda di pagamento n. 24270146459 prot. AGEA 2022.0908486 del 16/09/2022, pari ad euro 325.414,96, di contenuto non conosciuto; - la proposta del Dirigente dell’Area Interventi settoriali e ammodernamento delle imprese agricole ed agro-industriali della Regione Lazio- Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste n. 9430 del 15/03/2026, di contenuto non conosciuto; - nonché, ove necessario e in parte qua: il provvedimento di concessione degli aiuti n. 4.2.1_RI_PC4_OLEIFICIO DEI FIORI S.R.L._03/02/2022, limitatamente ai paragrafi “Impegni e obblighi” e “Disposizioni per il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni”; il Bando approvato con Determinazione n. G16705 del 04/12/2019, limitatamente all’art. 7 e al relativo punto 10 e all’art. 21; la Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28/03/2017, limitatamente ai punti 2, 3, 5 e 6 dell’Allegato 1; la Determinazione Dirigenziale n. G07038 del 10/06/2021, limitatamente agli artt. 2, 4, 5 e 6 dell’Allegato 1; la Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 147 del 05/04/2016, limitatamente agli artt. 8 e 28 dell’Allegato 1; il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 10/03/2020 n. 166122, limitatamente agli artt. 13 e 20, tutti ove interpretati nel senso che la carenza delle condizioni di ammissibilità, inclusa l’immediata cantierabilità, comporti e consenta la decadenza/revoca del contributo anche nel caso detta carenza sia sanabile e/o sia stata sanata.

Giustizia amministrativa202606405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: pronuncia di decadenza totale dal sostegno e revoca del provvedimento di concessione di un contributo nell'ambito del PSR Lazio 2014-2020, con recupero dell'anticipo erogato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa beneficiaria ha impugnato la determinazione regionale di decadenza totale dal sostegno, revoca della concessione e recupero dell'anticipo, nonché gli atti presupposti e connessi, relativi a un contributo concesso nell'ambito della Misura 4, Sottomisura 4.2, Tipologia di operazione 4.2.1 del PSR Lazio 2014-2020. Sono stati contestati, in particolare, gli atti con cui l'amministrazione aveva rilevato la carenza di condizioni di ammissibilità, inclusa l'immediata cantierabilità, sostenendo che tale carenza fosse sanabile e fosse stata sanata. Il ricorso cautelare mirava alla sospensione degli effetti della decadenza, della revoca e del recupero dell'importo percepito a titolo di anticipo. Il TAR ha dato atto della possibile sussistenza di profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riservandone l'esame alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. La decisione è stata fondata esclusivamente, in questa fase sommaria, sull'insussistenza del periculum in mora: il pregiudizio dedotto dall'impresa è stato ritenuto di natura esclusivamente patrimoniale e non assistito dai requisiti di gravità e irreparabilità, poiché un danno economico è, in linea generale, suscettibile di reintegrazione. Il Tribunale non ha quindi esaminato in modo definitivo il fumus boni iuris né i profili sostanziali relativi alla legittimità della decadenza e della revoca, rinviando a un più approfondito esame di merito anche la questione della giurisdizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del periculum in mora, non essendo stato ravvisato un pregiudizio patrimoniale dotato dei requisiti di gravità e irreparabilità.

  • Regolamento (UE) n. 1305/2013

    Richiamato quale disciplina europea di riferimento del Programma di Sviluppo Rurale e del sostegno agli investimenti nelle imprese agroalimentari; l'ordinanza cautelare non ne interpreta specificamente le disposizioni.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato negli atti regionali quale base della comunicazione dei motivi ostativi e dell'avvio delle procedure di decadenza e revoca; l'ordinanza non valuta nel merito la regolarità del procedimento partecipativo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio esclusivamente patrimoniale derivante dalla revoca o dal recupero di un contributo pubblico non giustifica di per sé la sospensione dell'atto, se non sono dimostrati i requisiti di gravità e irreparabilità del danno.
  • La valutazione dell'insussistenza del periculum in mora può essere assorbente e consentire il rigetto della domanda cautelare senza una definizione anticipata delle questioni di merito relative alla legittimità della decadenza o della revoca.
  • La questione relativa alla giurisdizione può essere riservata alla fase di merito quando, nella sommaria valutazione cautelare, la domanda è comunque respinta per mancanza del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

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