Sentenza n. 275/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale che comunicava l'impossibilità di reperire il progetto di realizzazione di una discarica, la relativa documentazione e l'autorizzazione all'esercizio
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro la nota con cui la Regione Basilicata aveva comunicato di non aver rinvenuto il progetto di realizzazione di una discarica, approvato nel 1992, la documentazione a supporto, il titolo sull'area e l'autorizzazione all'esercizio con gli eventuali allegati tecnici. La richiesta di accesso era stata formulata nell'ambito della vicenda relativa all'individuazione della società dante causa quale responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione e alla conseguente imposizione di obblighi di bonifica. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, per la mancata indicazione dettagliata delle ragioni concrete dell'impossibilità di reperire i documenti. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, sostenendo che la conoscenza degli atti era necessaria per l'esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione dell'ordinanza provinciale adottata ai sensi dell'art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 e della conseguente nota regionale. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza istruttoria del TAR, la documentazione è stata rinvenuta e messa a disposizione della ricorrente, che ha dichiarato di aver effettuato l'accesso, insistendo tuttavia per l'accoglimento del secondo motivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull'intero ricorso, non soltanto sul motivo relativo alla collaborazione e buona fede. L'integrale ostensione del progetto della discarica, della documentazione di supporto, dell'autorizzazione all'esercizio e degli allegati tecnici ha consentito alla ricorrente di acquisire gli elementi necessari per formulare eventuali ulteriori censure, riferite a tali documenti, nel giudizio concernente gli obblighi di bonifica. La Regione ha inoltre messo a disposizione l'ulteriore documentazione relativa al progetto Tempa Rossa, senza opporre preclusioni alle esigenze conoscitive della ricorrente. Quanto alla richiesta di accesso all'intero fascicolo e a qualsiasi documento utile alla gestione della vicenda, il Collegio ha ritenuto che la sua genericità e indeterminatezza impedisse di ravvisare un ulteriore diniego specifico, anche perché l'amministrazione aveva manifestato disponibilità a soddisfare le esigenze conoscitive. Il TAR ha precisato che, ove la Regione dovesse negare l'esibizione di ulteriori documenti individuati in modo puntuale e necessari a fini difensivi, la ricorrente potrebbe proporre una nuova azione ex art. 116 c.p.a. La Regione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.
Il rimedio è utilizzabile per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; la possibilità di proporre una nuova azione presuppone un successivo diniego riferito a documenti ulteriormente individuati e necessari a fini difensivi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato mediante l'ostensione della documentazione richiesta.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
violazione dei principi della collaborazione e della buona fede nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
La questione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata decisa nel merito per effetto della sopravvenuta soddisfazione dell'interesse all'accesso.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
la conoscenza dei suddetti documenti ... era necessaria per potersi difendere
La finalità difensiva dell'accesso è stata ritenuta soddisfatta dall'integrale ostensione degli atti necessari per formulare ulteriori censure nel giudizio relativo agli obblighi di bonifica.
art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
Ordinanza ex art. 244, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006
La documentazione richiesta era collegata alla contestazione degli obblighi derivanti dall'individuazione del responsabile dei superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione.
art. 47 d.P.R. n. 445/2000
la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR n. 445/2000
La disposizione è stata richiamata nell'ordinanza istruttoria per acquisire una dichiarazione sulle ricerche e sulla conservazione dei documenti.
art. 68 d.P.R. n. 445/2000
ai sensi dell’art. 68 DPR n. 445/2000, sono stati trasferiti all’Archivio di Stato
La disposizione è stata richiamata per verificare l'eventuale trasferimento dei documenti all'Archivio di Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., l'integrale ostensione dei documenti richiesti, intervenuta nel corso del processo e idonea a soddisfare l'interesse conoscitivo azionato, determina la cessazione della materia del contendere anche quando il ricorrente continui a dedurre l'illegittimità originaria del diniego.
- La richiesta di accesso formulata come accesso all'intero fascicolo e a qualsiasi documento utile alla gestione della vicenda è generica e indeterminata; in assenza di un diniego riferibile a documenti puntualmente individuati, non consente di ravvisare una persistente controversia sull'accesso.
- Quando l'amministrazione mette a disposizione anche ulteriore documentazione collegata alla vicenda e non oppone preclusioni alle esigenze conoscitive difensive, l'interesse all'accesso può ritenersi integralmente soddisfatto, purché i documenti specificamente richiesti siano stati ostesi.
- La sopravvenuta ostensione dei documenti necessari alla difesa consente al ricorrente di formulare, nel giudizio principale, ulteriori censure riferite a tali documenti; un eventuale successivo diniego relativo ad altri atti puntualmente individuati può essere impugnato con una nuova azione ex art. 116 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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