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Sentenza

Sentenza n. 670/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 670/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2211/2024 del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, pubblicata in data 7 maggio 2025, notificata il 14 maggio 2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 1.000 euro sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 670/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 14 maggio 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente la somma complessiva di 1.000 euro mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, alle medesime condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto la totale inerzia dell'Amministrazione, nonostante la notifica del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero il 14 maggio 2025 e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso prima della proposizione del ricorso, notificato il 25 febbraio 2026. Il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dell'obbligo pecuniario rimasto ineseguito.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto, oltre all'importo dovuto, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione statale per l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme, la regolare notificazione del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti per ordinare all'amministrazione l'adempimento, ove non risulti intervenuta spontanea esecuzione.
  • L'amministrazione destinataria di una sentenza passata in giudicato deve adempiere esattamente al comando giudiziale, senza che la mera costituzione formale nel giudizio di ottemperanza o l'assenza di contestazioni possano sostituire la prova dell'avvenuta esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fissando il termine entro cui il commissario deve provvedere.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione soccombente, non spetta alcun compenso per l'attività commissariale, secondo quanto affermato nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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