Sentenza n. 348/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza - alla sentenza del TAR Abruzzo - L’Aquila n. 448/2025, pubblicata in data 14 ottobre 2025, con cui è stato accolto il ricorso per silenzio proposto dall’odierna ricorrente nei confronti del Comune di Castel di Sangro ed è stato ordinato al predetto Comune di provvedere espressamente sull’istanza della ricorrente del 4 febbraio 2025 nel termine di trenta giorni dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo n. 448/2025, che aveva ordinato al Comune di provvedere sull'istanza di annullamento in autotutela relativa a una convenzione urbanistica e a un permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria dei terreni)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di terreni edificabili, aveva chiesto al Comune di verificare in autotutela la legittimità della convenzione urbanistica stipulata con la società controinteressata e del permesso di costruire rilasciato alla stessa, deducendo che il preliminare di compravendita utilizzato quale titolo per l'intervento edilizio era stato risolto e che la controinteressata non era proprietaria delle aree. Il Comune era rimasto inerte. Con la sentenza n. 448/2025 il TAR aveva accertato l'illegittimità del silenzio-inadempimento e ordinato al Comune di provvedere espressamente entro trenta giorni. Persistendo l'inerzia, la società ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'esecutività della sentenza n. 448/2025 e la perdurante inerzia del Comune nella conclusione del procedimento di autotutela. Ha ordinato al Comune di dare completa esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Provveditore per le Opere Pubbliche dell'Abruzzo, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dall'infruttuosa scadenza del termine comunale per concludere il procedimento. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le modalità esecutive predisposte, consistenti nella concessione di un termine ragionevole e nell'immediato insediamento del commissario ad acta, escludevano allo stato un significativo ritardo imputabile al Comune e rendevano non necessaria la funzione deterrente della penalità. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
La tutela dell'ottemperanza presuppone l'esecutività della pronuncia e la persistente inerzia dell'amministrazione rispetto all'obbligo conformativo o dispositivo stabilito dal giudice.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
La penalità di mora ha funzione sanzionatoria e di garanzia dell'effettività della tutela, ma non è automatica: può essere negata quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, tra cui l'assenza, allo stato, di un significativo ritardo imputabile all'amministrazione in ragione delle modalità esecutive stabilite.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, ai fini dell'ordine di esecuzione, l'esecutività della pronuncia da eseguire e la persistente inerzia dell'amministrazione rispetto all'obbligo di provvedere espressamente imposto dal giudice.
- Quando l'amministrazione non adempie all'ordine giudiziale di concludere un procedimento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un nuovo termine e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a insediarsi alla scadenza infruttuosa del termine e a compiere gli atti sostitutivi necessari.
- La nomina del commissario ad acta costituisce una misura di effettività dell'esecuzione e può essere disposta anche contestualmente all'ordine rivolto all'amministrazione, con decorrenza dell'intervento sostitutivo dall'eventuale ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: può essere esclusa quando il termine assegnato sia ragionevole e l'immediata operatività del commissario ad acta renda improbabile, allo stato, un significativo ritardo imputabile all'amministrazione o faccia venir meno l'esigenza deterrente della misura.
- La penalità di mora nell'ottemperanza ha funzione sanzionatoria e di garanzia dell'effettività della tutela, ma non può tradursi in una sanzione eccessivamente afflittiva per l'amministrazione soccombente.
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