Sentenza n. 4363/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, inoltrata tramite kit postale in data 10 ottobre 2023 dal signor -OMISSIS- (assicurata n. -OMISSIS-), nonché di tutti gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione per irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata il 10 ottobre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino entrato in Italia il 24 settembre 2023 con nulla osta e visto per lavoro stagionale, aveva presentato il 10 ottobre 2023 domanda di permesso di soggiorno, ma la Questura gli aveva fissato il fotosegnalamento soltanto per il 7 novembre 2024. Nello stesso giorno della domanda aveva sottoscritto un contratto a tempo determinato, lavorando fino al 20 dicembre 2023; da gennaio 2024 aveva inoltre ottenuto la disponibilità all'assunzione da parte di un'altra società, assunzione che avrebbe consentito di chiedere la conversione del titolo. Ha impugnato l'archiviazione per irricevibilità deducendo, tra l'altro, carenza di motivazione, mancata comunicazione di avvio del procedimento e violazione del legittimo affidamento, sostenendo che il mancato perfezionamento della procedura e della successiva conversione dipendevano esclusivamente dal ritardo della Questura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento, ritenendo assorbenti le censure già reputate fondate in sede cautelare. La convocazione per il fotosegnalamento oltre un anno dopo la domanda aveva causato l'irregolarità procedimentale poi imputata al richiedente e l'incertezza sulla validità del titolo di soggiorno; tale situazione era riconducibile esclusivamente all'amministrazione e non poteva essere valorizzata a danno dello straniero incolpevole. Il TAR ha quindi imposto alla Questura di riesaminare la posizione alla luce della sentenza, verificando i presupposti per il rilascio del titolo e per l'eventuale conversione ora per allora, con riferimento al momento della domanda originaria. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Massime di principio
- L'amministrazione non può fondare l'irricevibilità o il diniego di una domanda sulla situazione di incertezza procedimentale che essa stessa ha causato con un ritardo eccessivo nell'esecuzione degli adempimenti necessari, né imputare le conseguenze di tale ritardo al richiedente incolpevole.
- Quando il ritardo amministrativo impedisce il perfezionamento della procedura e la tempestiva richiesta di conversione di un titolo di soggiorno, il riesame deve valutare i presupposti per il rilascio e per l'eventuale conversione anche con riferimento alla situazione esistente al momento della domanda originaria.
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