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Parere

Parere n. 1815/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro la Prefettura di -OMISSIS-, avverso il decreto del 13.09.2023 avente ad oggetto divieto di detenzione armi e munizione;

Giustizia amministrativa202400848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto prefettizio del 13 settembre 2023 recante divieto di detenzione di qualsiasi arma e munizione ai sensi dell’art. 39 TULPS.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio sostenendo che l’amministrazione avesse fondato la valutazione di inaffidabilità su una frase pronunciata in un contesto familiare, sarcastico e iperbolico, senza considerare la condotta pregressa, l’ambiente familiare e sociale e la corretta custodia delle armi. Ha dedotto la violazione e l’erronea applicazione della circolare del Ministero dell’interno del 25 novembre 2020, carenza di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti. L’amministrazione ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità, poiché il decreto non era definitivo e poteva essere impugnato con ricorso gerarchico al Ministro dell’interno entro trenta giorni. La questione esaminata dal Consiglio di Stato è quindi se il decreto prefettizio fosse definitivo, presupposto per la proposizione del ricorso straordinario.

Il parere

Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di definitività dell’atto impugnato. Il decreto indicava espressamente, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, la possibilità di proporre ricorso gerarchico al Ministro dell’interno entro trenta giorni, in alternativa al ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni. Poiché era esperibile un rimedio gerarchico proprio idoneo a consentire l’annullamento amministrativo dell’atto, il ricorrente avrebbe dovuto esperirlo prima di adire il Presidente della Repubblica. Il Consiglio di Stato non esamina nel merito le censure relative all’affidabilità, alla motivazione del divieto e alla circolare ministeriale.

Osservazioni

Difetto di definitività dell’atto impugnato

Il ricorso straordinario è inammissibile perché il decreto prefettizio era impugnabile con ricorso gerarchico proprio al Ministro dell’interno e non era stato reso definitivo mediante l’esaurimento dei gravami amministrativi.

Censure di merito sul divieto di detenzione

Le doglianze relative alla valutazione di affidabilità, alla motivazione, al travisamento dei fatti e alla circolare ministeriale del 25 novembre 2020 non sono esaminate, essendo assorbite dalla declaratoria d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    In via preliminare, il gravame risulta proposto avverso un atto che non possiede il requisito della definitività, essenziale ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per la proponibilità del ricorso straordinario.

    La definitività dell’atto è presupposto per proporre il ricorso straordinario; se l’atto è ancora soggetto a un rimedio gerarchico proprio, il ricorso straordinario è inammissibile.

  • art. 3, comma 4, l. 241/1990

    Il decreto prefettizio impugnato, infatti, reca in calce l’espressa indicazione dei mezzi di impugnazione esperibili, conformemente all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, precisando che avverso di esso può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro dell’Interno entro trenta giorni dalla comunicazione ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS- entro sessanta giorni.

    L’indicazione dei mezzi d’impugnazione rende esplicita la disponibilità del ricorso gerarchico proprio e concorre a evidenziare che il decreto non è definitivo.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proponibile soltanto contro atti definitivi: quando è previsto un ricorso gerarchico proprio che consente all’autorità superiore di annullare l’atto, il ricorso straordinario è inammissibile se tale rimedio non è stato previamente esperito.
  • La previsione del ricorso straordinario come rimedio alternativo a quello giurisdizionale non elimina la necessità di esaurire i gravami amministrativi disponibili prima della sua proposizione.

Divieto prefettizio di detenzione di armi e inammissibilità del ricorso straordinario

Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario contro il decreto prefettizio del 13 settembre 2023 che vietava a un privato la detenzione di qualsiasi arma e munizione ai sensi dell’art. 39 TULPS. Il Consiglio di Stato definisce la controversia in rito, senza pronunciarsi sulle contestazioni relative ai presupposti sostanziali del divieto.

Vicenda amministrativa e censure

Il procedimento era seguito a un intervento delle forze dell’ordine presso l’abitazione del ricorrente, dopo una lite familiare e dichiarazioni interpretate come manifestazione di intenzioni suicidarie. Le armi, detenute da anni e custodite in una cassaforte presso lo studio professionale, erano state ritirate cautelativamente. La Prefettura, rilevato anche che l’ASL non aveva potuto esprimere un giudizio medico-legale sui requisiti psicofisici per la mancata produzione della documentazione richiesta, aveva disposto il divieto di detenzione.

Il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni fossero state sarcastiche e iperboliche e che il provvedimento non avesse adeguatamente considerato la sua condotta pregressa, il contesto familiare e le modalità di custodia delle armi. Deduceva inoltre violazione della circolare ministeriale del 25 novembre 2020, carenza di motivazione e travisamento dei fatti.

Definitività dell’atto e ricorso straordinario

La Sezione rileva che il decreto indicava la possibilità di proporre ricorso gerarchico al Ministro dell’interno entro trenta giorni dalla comunicazione oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni. La presenza di un ricorso gerarchico proprio, idoneo a consentire l’annullamento dell’atto da parte dell’autorità superiore, escludeva la definitività richiesta dall’art. 8 del d.P.R. 1199/1971.

Poiché il ricorrente aveva proposto direttamente il ricorso straordinario senza previamente esperire il rimedio gerarchico, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di un presupposto processuale. La Sezione non esamina le censure di merito sul divieto e sulla circolare ministeriale.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDecadenza e tardività

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