Cassazione Penale, Sentenza n. 7406/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello, della sentenza di primo grado che li aveva ritenuti responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (distrazione di rimanenze di merci e immobilizzazioni per oltre €700.000 e occultamento delle scritture contabili). Loyaza contestava la mancata motivazione in relazione alla sua responsabilità e l'erronea applicazione del dolo eventuale nei suoi confronti; Mentone contestava di non aver ricoperto il ruolo di amministratore di fatto e la mancata valutazione delle attenuanti generiche nel trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi meramente infondati sul piano della fondatezza dei motivi, confermando però che il termine di prescrizione per il complessivo reato di bancarotta fraudolenta si è nel frattempo compiuto (termine di anni 12 e mesi 6, con sospensione complessiva di 387 giorni), scaduto il 31 gennaio 2022. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato estinto il reato per prescrizione. Sul piano sostanziale, la Corte ha ritenuto provata la responsabilità: Loyaza quale autore materiale dell'occultamento delle scritture (inviate in Perù) e non mera testa di legno; Mentone quale amministratore di fatto che ha svolto anche acquisti e trattative con fornitori, inclusi rapporti internazionali. Tuttavia entrambi i delitti sono stati dichiarati estinti per prescrizione.
Norme richiamate
legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Le norme sono richiamate in quanto disciplinano i reati di bancarotta patrimoniale e documentale: la Corte ne trae argomentazione per ritenere sussistente la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nei confronti degli imputati, sulla base degli elementi di fatto accertati dal Tribunale
codice civile
Richiamato nella contestazione circa il ruolo di amministratore di fatto (profili di responsabilità ex art. richiamato); la Corte valuta le prove testimoniali e documentali per accertare se sussistessero i requisiti per qualificare Mentone come amministratore di fatto
codice penale
Richiamati dai difensori in relazione al trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche e loro valutazione): la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dalla dichiarazione di estinzione per prescrizione
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" può essere desunta da elementi di comportamento continuativo e da contatti/rapporti con fornitori e interlocutori commerciali anche se la carica formale non è rivestita; le deposizioni e la documentazione operativa possono sufficiente a provarla.
- L'invio all'estero delle scritture contabili e la mancata restituzione costituiscono indizi forti di occultamento delle scritture e possono integrare il reato di bancarotta documentale.
- Anche se la responsabilità penale è accertata in grado di merito, il decorso del termine di prescrizione estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza penale senza rinvio; è dunque essenziale calcolare correttamente i termini di prescrizione e le sospensioni procedurali.
- Le censure di carenza di motivazione devono affrontare in modo puntuale e specifico le argomentazioni già fornite dal giudice di primo grado; il rinvio generico alla decisione del primo giudice non è sufficiente per ribaltare una valutazione probatoria consolidata.
- Le questioni relative al trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti/generiche) possono risultare irrilevanti se la questione della prescrizione rende impossibile l'applicazione della pena.
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