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Ordinanza

Ordinanza n. 143/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento di diniego Prot. n.0195713.U. emesso dal Comune di Milano, Unità Convenzionamenti ed Attuazione Piani, in data 30.03.2023 e comunicato in data 03.04.2023, recante il diniego dell'istanza di conclusione del procedimento di permesso di costruire convenzionato per la riqualificazione urbanistica del compendio di via Varesina 83– angolo via Mola, a Milano e la contestuale dichiarazione di intervenuta decadenza dell'istanza di convenzionamento planivolumetrico PG 702907/2014 del 19.11.2014; nonché di ogni altro atto o provvedimento, compreso il preavviso di diniego notificato in data 10.01.2023,allo stesso preordinato, presupposto, conseguente o, comunque, connesso, lesivo ancorchè non conosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202301202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conclusione del procedimento di permesso di costruire convenzionato e contestuale dichiarazione di decadenza dell’istanza di convenzionamento planivolumetrico relativa a un compendio immobiliare

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di diniego, comunicato nell’aprile 2023, con il quale il Comune di Milano ha negato la conclusione del procedimento relativo al permesso di costruire convenzionato per la riqualificazione urbanistica di un compendio immobiliare e ha contestualmente dichiarato decaduta una precedente istanza di convenzionamento planivolumetrico. Sono stati impugnati anche il preavviso di diniego e gli ulteriori atti connessi, presupposti o consequenziali, con riserva di motivi aggiunti. Dall’ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori per acquisire dalla società ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell’interesse alla decisione, nonché un aggiornamento della situazione di fatto e degli eventuali atti o fatti sopravvenuti, con indicazione dell’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato al Comune di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, mediante deposito nelle forme del processo amministrativo telematico. Il TAR ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione relativa all’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale delle parti e degli elementi desumibili dalla loro condotta ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicate nell’adozione dell’ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di desumere dal comportamento processuale della parte, anche in caso di inerzia rispetto all’invito a dichiarare la permanenza dell’interesse, la sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare improcedibile il ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicate nell’adozione dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo invita il ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e ad aggiornare la situazione processuale, l’inerzia entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia amministrativa non ancora definita, il giudice può disporre che l’amministrazione fornisca chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositi gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo, al fine di assumere una decisione congruente e programmare la trattazione.
  • L’incombente istruttorio volto a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione costituisce un adempimento processuale rilevante: il suo mancato assolvimento da parte del ricorrente può incidere sull’esito del giudizio, senza che l’ordinanza istruttoria definisca il merito della domanda.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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