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Sentenza

Sentenza n. 12268/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’OTTEMPERANZA per l’esecuzione della Sentenza n. 1864/2024 del 17.12.2024 del Tribunale di Tivoli Sezione Lavoro, NRG 3657/2024 notificata tramite PEC in data 18.12.2024, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202515347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 1864/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 1864/2024, notificata via PEC e passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto all'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Il Ministero, pur costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza. Il giudice richiama il principio sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli. Il giudice rileva che l'Amministrazione non ha fornito elementi sulla corretta esecuzione del titolo e che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dalla sentenza da eseguire. Ordina quindi al Ministero di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia, nomina quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, che potrà intervenire per ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione non è espressamente richiamata nel testo, ma costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza descritto dalla pronuncia.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione non è espressamente richiamata nel testo, ma disciplina la decisione del giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

  • Cass. civ., Sez. Unite, n. 13533/2001

    Nel rapporto tra creditore e debitore, una volta allegato l'inadempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento; il TAR applica tale principio alla mancata esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l'inadempimento del debitore pubblico, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza, la domanda può essere accolta.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione alla pretesa riconosciuta nel titolo giudiziale senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali già accertati dalla sentenza da eseguire.
  • In caso di mancata esecuzione dell'ordine impartito all'Amministrazione, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo il termine per il suo intervento e subordinandolo, se previsto, alla richiesta del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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