Cassazione Civile, Ordinanza n. 27708/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un credito IRPEG indicato in dichiarazione da una società poi incorporata. L'Ufficio aveva rimborsato il capitale e gli interessi maturati fino al 31.12.2007. La società incorporante ha poi presentato, il 24.4.2014, istanza di rimborso degli ulteriori interessi ultradecennali maturati dal 1.1.2008 al 20.10.2010, sul presupposto che la somma fosse collegata al credito esposto in dichiarazione e che il diritto fosse soggetto a prescrizione decennale, non a decadenza. La C.T.P. ha accolto il ricorso della contribuente; la C.T.R. ha confermato solo in parte, ritenendo applicabile l'art. 1, commi 139 e 140, della l. n. 244/2007 fino all'abrogazione del 28.1.2009. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario e sul termine per la restituzione, sostenendo che la pretesa agli interessi ultradecennali si fondava su una disposizione non più vigente al momento dell'istanza e che, comunque, l'istanza era tardiva per decadenza; (2) violazione della disciplina sostanziale sugli interessi ultradecennali, deducendo che la C.T.R. aveva riconosciuto indebitamente sia gli interessi semestrali già corrisposti sia quelli ultradecennali per il periodo di vigenza della norma.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondata la censura sulla decadenza dell'istanza di rimborso degli ulteriori interessi. Ha invece ritenuto corretta la ricostruzione della C.T.R. sulla perdurante efficacia della disciplina degli interessi ultradecennali per il periodo anteriore all'abrogazione, e ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità dell'originaria richiesta di rimborso relativa agli ulteriori interessi. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Il ricorso può essere proposto avverso [...] il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti"
Consente l'impugnazione del rifiuto tacito di rimborso; nel caso concreto la domanda era tardiva rispetto al termine per proporre l'istanza di restituzione.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, deve essere presentata entro due anni dal pagamento o dal diverso momento in cui si verifica il presupposto della restituzione; il rifiuto tacito non è impugnabile prima di novanta giorni dalla domanda.
art. 9, comma 2, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2
Ha abrogato la disciplina sugli interessi ultradecennali, ma la Corte conferma che la norma abrogata continua a produrre effetti per i rapporti pregressi maturati prima dell'abrogazione.
art. 1, commi 139 e 140, l. 24 dicembre 2007, n. 244
La disciplina sugli interessi ultradecennali si applica ai rapporti sorti prima dell'abrogazione e limita temporalmente il calcolo degli interessi fino alla data di efficacia dell'abrogazione.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il limite temporale del controllo formale o cartolare non incide sulla decorrenza della prescrizione del credito d'imposta o degli interessi quando il credito sia stato esposto in dichiarazione e non rettificato.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Non si applica, ai fini del rimborso, quando il credito d'imposta sia stato già evidenziato in dichiarazione; non è necessaria una specifica istanza per il suo riconoscimento nei termini ordinari di prescrizione.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il credito è esigibile e dotato di liquidità e certezza, secondo la ricostruzione della Corte sul credito agli interessi da ritardato rimborso.
Massime di principio
- Quando un credito d'imposta è stato esposto dal contribuente in dichiarazione, il diritto al rimborso non richiede una specifica istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, ma resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale decorrente dal riconoscimento del credito, espresso o implicito.
- Il termine per il controllo formale della dichiarazione non incide sulla decorrenza della prescrizione del credito già emergente dalla dichiarazione e non rettificato dall'Amministrazione.
- In materia di rimborso di interessi su crediti fiscali, la domanda di restituzione deve comunque rispettare il termine decadenziale previsto dal processo tributario per la richiesta di rimborso; se proposta oltre tale limite, il rifiuto tacito non è utilmente azionabile.
- L'abrogazione di una disciplina che prevedeva interessi ultradecennali non elimina gli effetti maturati sui rapporti pregressi sorti prima dell'abrogazione, che devono essere regolati dalla norma vigente nel periodo di maturazione.
- Nel giudizio di cassazione, se la censura decisiva è accolta e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito dichiarando inammissibile o infondata la domanda originaria.
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