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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26315/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto giudizialmente il riconoscimento dell'assegno sociale, ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano rigettato la domanda ritenendo insussistente lo stato di bisogno economico, valorizzando il fatto che, in sede di separazione dalla moglie, egli aveva rinunciato a richiedere un assegno di mantenimento. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, sostenendo che, ai fini del diritto all'assegno sociale, debbano essere considerati solo i redditi effettivamente percepiti e che fosse comunque irrilevante la mancata richiesta di mantenimento al coniuge, anche perché quest'ultimo era incapiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ribadito che il diritto all'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995 richiede come unico presupposto lo stato di bisogno effettivo, desunto dall'assenza o insufficienza dei redditi percepiti entro la soglia legale, senza che assumano rilievo redditi potenziali o altre fonti di autosufficienza economica, né la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento o divorzile all'ex coniuge. Poiché la sentenza impugnata si era discostata da tali criteri, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 6, L. n. 335 del 1995

    articolo 3 della legge n. 335 del 1995

    Il diritto all'assegno sociale presuppone solo lo stato di bisogno effettivo del titolare, verificato in base all'assenza di redditi o alla loro insufficienza rispetto al limite legale; non rilevano redditi potenziali o altre possibili fonti di sostentamento non percepite.

  • art. 3 della legge n. 335 del 1995

    articolo 3 della legge n. 335 del 1995

    La norma va letta nel senso che il requisito economico è oggettivo e riferito ai redditi effettivamente percepiti, non a valutazioni sulla colpevole omissione di altre utilità economiche.

Massime di principio

  • Per l'assegno sociale il requisito dello stato di bisogno è integrato esclusivamente dalla mancanza o insufficienza dei redditi effettivamente percepiti entro la soglia prevista dalla legge.
  • Ai fini dell'assegno sociale non è consentito negare la prestazione valorizzando redditi potenziali o astrattamente conseguibili, come l'ipotetico assegno di mantenimento o divorzile non richiesto all'ex coniuge.
  • La mancata richiesta di un contributo economico all'ex coniuge non è equiparabile, di per sé, all'assenza di stato di bisogno e non introduce un requisito di bisogno "incolpevole" non previsto dalla legge.

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