Cassazione Civile, Ordinanza n. 04529/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento. La società, nel giudizio tributario relativo alla cartella, ha promosso querela di falso dinanzi al tribunale ordinario per contestare la genuinità della relata di notifica prodotta dall'agente della riscossione, deducendo una difformità tra l'originale depositato in giudizio e la copia ricevuta dalla contribuente: nell'originale compariva un timbro con nominativo e qualifica del notificatore apposto in un punto diverso rispetto alla copia, oltre a una diversa attestazione circa le operazioni di notifica e l'irreperibilità delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. presso la sede sociale. Il tribunale ha dichiarato la querela inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che la copia consegnata alla società contenesse gli elementi essenziali della notifica e che la manipolazione dell'originale fosse irrilevante rispetto al perfezionamento della notifica. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello, osservando che l'impugnazione non si confrontava con la ratio della decisione di primo grado, fondata sulla non rilevanza della falsità denunciata ai fini del giudizio tributario e sulla prevalenza della relata in possesso della contribuente. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 221 ss. c.p.c., 100 c.p.c. e 342 c.p.c., sostenendo che la querela fosse stata erroneamente qualificata come principale e non come incidentale nel processo tributario; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sui punti specificamente devoluti con l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva escluso l'ammissibilità dell'appello perché la querela di falso, proposta davanti al giudice ordinario in relazione a un giudizio tributario, aveva natura necessariamente principale, e perché comunque la falsità dedotta era stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione sulla cartella, in presenza della relata consegnata alla contribuente ritenuta valida e prevalente. La Suprema Corte ha inoltre affermato che, nel processo tributario, il giudice deve verificare la pertinenza e la rilevanza della querela di falso rispetto al documento impugnato, senza poterne esaminare il merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve sussistere anche per la proposizione della querela di falso; la Corte richiama la necessità di verificare la pertinenza e la rilevanza dell'iniziativa processuale rispetto al documento impugnato.
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non censura il nucleo argomentativo della decisione, l'impugnazione è inammissibile.
artt. 221 e ss. c.p.c.
La querela di falso, quando proposta dinanzi al giudice ordinario competente in relazione a un giudizio pendente in altra giurisdizione, ha natura di azione principale.
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario, a fronte della proposizione della querela di falso, il giudice deve sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione sulla querela, ma deve anche verificare la pertinenza e la rilevanza della querela rispetto al documento e alla decisione.
art. 139 c.p.c.
È richiamato quale disposizione che disciplina la notifica presso la sede del destinatario e la ricerca delle persone abilitate a ricevere l'atto.
art. 148 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente come parametro delle attestazioni relative alle fasi di notificazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la querela di falso proposta dinanzi al giudice ordinario è necessariamente una querela principale; il giudice tributario non può conoscerne il merito neppure incidenter tantum, ma deve sospendere il giudizio e verificare preliminarmente la pertinenza e la rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione.
- L'interesse ad agire nella querela di falso difetta quando la falsità denunciata riguarda elementi dell'originale non idonei a incidere sul perfezionamento della notifica, se la copia consegnata al destinatario reca tutti gli elementi essenziali della relata e non ne sia contestata la veridicità.
- L'impugnazione in cassazione deve essere specifica e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura si sviluppa su un profilo non decisivo o non realmente affrontato dalla decisione di merito, il motivo è inammissibile.
- Quando tra copia della relata consegnata al destinatario e originale prodotto in giudizio vi sia contrasto, ai fini della validità della notificazione rilevano in via decisiva le risultanze della copia in possesso del destinatario, salvo che in essa manchi un elemento essenziale della notificazione.
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