Cassazione Civile, Ordinanza n. 00316/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite ha origine da un complesso e protratto contenzioso successorio nato dopo la morte di un soggetto che aveva disposto dei propri beni con testamento olografo, con più cause riunite e decisioni parziali e definitive. In particolare, uno dei figli del de cuius ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che: ha confermato e/o rideterminato gli esiti di rendiconti relativi alla gestione dei beni ereditari e di beni comuni; ha accolto la domanda di rendiconto proposta da un coerede nei confronti degli altri coeredi; ha determinato conguagli e scioglimenti di comunioni ereditarie; ha confermato nel resto la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: (1) violazione dell'art. 192 c.p.c. per la partecipazione alla relazione integrativa del c.t.u. di un consulente che aveva comunicato l'impossibilità di presenziare all'udienza e che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto considerarsi non più parte del collegio peritale; (2) violazione di norme sulla c.t.u. e sul contraddittorio per l'asserita acquisizione irrituale di documenti relativi a contributi versati per lavoratori agricoli, con conseguente inutilizzabilità della consulenza; (3) violazione dell'art. 342 c.p.c. per la declaratoria di inammissibilità, per genericità, del motivo d'appello con cui si chiedeva la rinnovazione della c.t.u. per mancata risposta a specifici chiarimenti; (4) omesso esame di fatti decisivi circa le contestazioni ai numerosi rendiconti annuali presentati dalla controparte e il preteso mancato esame dei medesimi da parte dei consulenti; (5) violazione degli artt. 2 e 26 t.u.i.r. per il pagamento da parte di un coerede delle imposte sui redditi fondiari dell'intero compendio ereditario, ritenuto dal ricorrente causa di pregiudizio fiscale e di duplicazione del prelievo; (6) omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'accoglimento, in appello, della domanda di rendiconto proposta da un coerede quale erede di altro dante causa, con contestazione dell'accertamento circa il possesso dei beni e della documentazione successoria. La Corte ha ritenuto infondati il primo, il terzo e il quinto motivo; inammissibili il secondo, il quarto e il sesto; ha quindi rigettato integralmente il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della consulenza tecnica integrativa, ritenendo legittima la partecipazione del consulente che non aveva formalmente rinunciato all'incarico e che aveva sottoscritto gli atti integrativi; ha dichiarato inammissibile la censura sulla presunta acquisizione irrituale di documenti perché generica e non autosufficiente, non specificando quali documenti fossero stati utilizzati e in che modo fossero decisivi; ha confermato la declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello per genericità, ribadendo che l'art. 342 c.p.c. richiede sì specificità, ma non formalismi eccessivi, e che nel caso concreto la censura era effettivamente generica; ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per operatività della doppia conforme e per inammissibile rivalutazione del fatto; ha ritenuto infondato il motivo fiscale per mancanza di specificazione dell'aliquota e perché la questione era nuova in cassazione; ha dichiarato inammissibile il motivo sull'omesso esame relativo al rendiconto perché mirava a una diversa ricostruzione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge; la Corte ha verificato se le censure fossero realmente riconducibili a un errore di diritto e, in più casi, ha rilevato la genericità o l'inammissibilità delle doglianze.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di fatti decisivi è stata dichiarata inammissibile quando mirava in realtà a una nuova valutazione del fatto o era preclusa dalla disciplina della doppia conforme.
art. 192 c.p.c.
La richiesta di chiarimenti al consulente tecnico costituisce attività complementare e integrativa della consulenza già espletata; la mancata presenza all'udienza del consulente che non abbia formalmente rinunciato non comporta, di per sé, nullità della relazione integrativa.
art. 184 c.p.c.
Richiamato in relazione alla produzione documentale in corso di consulenza e al divieto di irrituale acquisizione di scritti difensivi.
art. 87 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel contesto della disciplina degli apporti documentali al consulente tecnico e del contraddittorio sulle osservazioni.
art. 115 c.p.c.
Invocato quale parametro della decisione sulle prove e sulla disponibilità dei fatti/documenti nel processo.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo e del contraddittorio nella fase peritale.
art. 342 c.p.c.
La Corte ribadisce che l'appello deve contenere motivi specifici, ma la specificità non richiede particolari formalismi: è sufficiente indicare, anche sinteticamente, i punti contestati e le ragioni della riforma richiesta.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto, è precluso in cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
artt. 2 e 26 t.u.i.r.
Richiamati per contestare la legittimità del pagamento delle imposte sui redditi fondiari dell'intero compendio da parte di un coerede; la Corte ha ritenuto la censura infondata per difetto di specificazione e perché introduceva una questione nuova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di chiarimenti al consulente tecnico d'ufficio non costituisce una nuova consulenza autonoma, ma un'attività integrativa della precedente; pertanto, se il consulente non ha formalmente rinunciato all'incarico e il giudice non lo ha sostituito, la sua partecipazione alla relazione integrativa non determina nullità.
- Chi deduce in cassazione la nullità della consulenza tecnica per l'uso di documenti irritualmente acquisiti deve indicare in modo preciso quali documenti siano stati utilizzati e dimostrare la loro decisività; una censura generica è inammissibile.
- L'appello è specifico quando consente di individuare i capi impugnati e le ragioni della richiesta di riforma; non occorre un formalismo eccessivo, ma non sono sufficienti doglianze vaghe o meramente assertive.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene chiarito in quale punto le due decisioni di merito si fondino su diverse rationes di fatto.
- Le questioni nuove, che richiedono accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito o delle risultanze tecniche e contabili già apprezzate dal giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00301/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00305/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00308/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00309/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00311/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00313/2024 del 05/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →