Cassazione Penale, Sentenza n. 13665/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione subita in relazione a misure cautelari adottate sulla base di intercettazioni ambientali ritenute decisive dal GIP. In sede di merito la Vella era stata assolta; la Corte d'Appello, dopo una perizia fonica, aveva confermato l'assoluzione ritenendo le conversazioni ambientali in gran parte incomprensibili. Nonostante ciò, in una prima ordinanza del 18/10/2019 la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda di riparazione; la Suprema Corte aveva annullato per vizio di motivazione (indebita valorizzazione del silenzio e recupero di elementi esclusi in sede di cognizione). In sede di rinvio la Corte fiorentina ha nuovamente rigettato la domanda ritenendo che le risultanze captative non fossero state neutralizzate e che la condotta della Vella (le conversazioni con terzi) fosse dolosa e dunque ostativa alla riparazione. La Vella ha impugnato nuovamente e il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. La Corte suprema ha ritenuto fondati i rilievi secondo cui la Corte d'Appello, nel giudizio di merito, aveva effettivamente neutralizzato la valenza indiziante delle intercettazioni in ragione degli esiti della perizia fonica che aveva qualificato le conversazioni come incomprensibili; pertanto tali risultanze non potevano essere recuperate a fondamento del rigetto della domanda di riparazione. La sentenza richiama il principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare se l'imputato abbia dato causa alla detenzione dolosamente o per colpa grave alla luce del quadro indiziario su cui si fondò il provvedimento cautelare, sempre che quegli elementi non siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati nel giudizio di assoluzione.
Norme richiamate
art. 270-bis cod. pen.
Norma penale relativa al reato per il quale era stata disposta la misura cautelare; citata per indicare i fatti a carico della ricorrente ma non interpretata nel dettaglio dalla pronuncia oltre al fatto che l'imputata era stata assolta.
art. 110 cod. pen. / norme richiamate (leggi nn. 895/1967 e 15/1980)
Riferimenti alle fattispecie contestate insieme al concorso di persone; usati per descrivere il titolo cautelare ma non oggetto di specifica interpretazione giuridica nella sentenza.
art. 425 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sentenza di proscioglimento per il reato associativo; la norma è citata per indicare la forma di proscioglimento utilizzata nel giudizio di merito.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo)
Principio richiamato secondo cui, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve valutare il comportamento dell'imputato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare e solo se gli elementi indiziari non siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati nel giudizio di assoluzione.
Massime di principio
- Se, nel giudizio di merito, elementi probatori che hanno motivato la misura cautelare vengono ritenuti inutilizzabili o neutralizzati (es. perizia che dichiara incomprensibili intercettazioni), tali elementi non possono essere poi recuperati dal giudice della riparazione per negare il diritto alla riparazione.
- I brogliacci o le trascrizioni effettuate dagli operatori di polizia non confermate da accertamenti tecnici opponibili (perizia fonica) non costituiscono di per sé prova idonea a fondare la responsabilità dolosa che escluda la riparazione.
- Il silenzio o l'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere indebitamente valorizzato come indice di colpevolezza ai fini della riparazione se non supportato da altri elementi indiziari non neutralizzati.
- Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione ex ante basata sugli elementi probatori che, all'epoca dell'adozione della misura cautelare, risultavano effettivamente idonei e non successivamente esclusi o resi inefficaci dal giudizio di merito.
- Se la Corte di legittimità ha già indicato vizi motivazionali o di valutazione, il giudice di rinvio deve conformarsi a quelle indicazioni; il mancato rispetto può comportare ulteriore annullamento e nuovo rinvio.
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