Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05574/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista chiedeva l’accertamento dell’applicazione di interessi usurari, della violazione del divieto di anatocismo e dell’addebito di spese e commissioni non dovute, con conseguente condanna della banca alla restituzione di euro 22.033,46. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo: legittima e sufficientemente determinata la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto; insussistente l’usura oggettiva, anche alla luce della consulenza tecnica che non evidenziava superamenti del tasso soglia; infondata l’usura soggettiva per difetto di prova dello stato di difficoltà economica e dell’approfittamento della banca; legittima la capitalizzazione degli interessi in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina CICR e dalla documentazione contrattuale; generiche e comunque smentite dalla CTU le doglianze sulle condizioni economiche e sulle asserite variazioni unilaterali del rapporto. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell’art. 1346 c.c. e della l. n. 108/1996 sulla validità e determinabilità della clausola CMS; 2) violazione della disciplina antiusura per errata determinazione del TEG e mancata inclusione della CMS; 3) violazione della disciplina sull’usura soggettiva, sostenendo che la sproporzione dei costi e i dati contabili avrebbero dimostrato l’approfittamento della banca; 4) violazione delle norme sull’anatocismo, deducendo assenza di reciprocità, di convenzione valida e di prova dell’applicazione conforme alla delibera CICR; 5) doglianza relativa alla perizia del CTU e alla mancata considerazione delle osservazioni del consulente di parte sulle condizioni economiche non allegate e unilateralmente applicate.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che la clausola CMS è giustificata come corrispettivo della messa a disposizione dei fondi e che, nel caso concreto, risultava anche determinabile in base al contratto e al documento di sintesi; ha qualificato come inammissibile la richiesta di una diversa lettura del contratto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite sulla verifica separata del TEG e della CMS rispetto ai relativi tassi soglia e perché la censura non era specifica, mancando deduzioni idonee a dimostrare in concreto il superamento della soglia. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo poiché volto a rivalutare il fatto, oltre che perché introduceva questioni non trattate in appello e comunque perché mancava la prova dello stato di difficoltà economica e dell’approfittamento. Ha ritenuto il quarto motivo inammissibile, e per un profilo infondato, poiché la diversa misura dei tassi debitori e creditori non esclude la reciprocità ai fini dell’anatocismo e le ulteriori doglianze miravano a contestare accertamenti di fatto. Ha dichiarato il quinto motivo inammissibile per difetto di specifica individuazione del vizio denunciato e perché riproponeva censure già ritenute generiche in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato per censurare la determinatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la clausola era sufficientemente determinata nel contratto.

  • l. n. 108/1996

    Richiamata per la disciplina antiusura; la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite sulla separata verifica del tasso soglia e della CMS, e ha escluso l’usura nei termini dedotti.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato in tema di usura oggettiva e soggettiva; la Corte ha ribadito che la deduzione di usura soggettiva richiede prova dello stato di difficoltà economica e dell’approfittamento.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato in tema di anatocismo; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure di fatto e ha dato continuità al principio sulla reciprocità dopo la delibera CICR.

  • art. 120 TUB

    Richiamato nella censura sull’anatocismo; la Corte non ha ravvisato violazioni, valorizzando la disciplina applicabile e gli accertamenti di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha distinto tra violazione di legge e contestazione della ricostruzione dei fatti, dichiarando inammissibili le censure fattuali mascherate da violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nella parte in cui si ricorda che il sindacato sulla motivazione è limitato nei ristretti casi di anomalia motivazionale o omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per affermare la necessità di specificità del motivo di ricorso per cassazione; la mancanza di deduzioni concrete comporta inammissibilità.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla declaratoria di genericità dell’appello, che la Corte di cassazione ha considerato non efficacemente censurata.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    Indicata come fonte della disciplina sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, ritenuta legittima in presenza di reciprocità.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per i presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • La clausola di commissione di massimo scoperto non è di per sé priva di causa: essa può essere giustificata come corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi da parte della banca, purché sia contrattualmente determinata o comunque determinabile.
  • In tema di usura nei rapporti bancari anteriori al 1 gennaio 2010, la verifica del superamento della soglia va effettuata comparando separatamente il TEG degli interessi con il tasso soglia e la CMS con la relativa CMS soglia; non è consentito confondere i due piani di calcolo.
  • La deduzione di usura soggettiva richiede allegazioni e prove specifiche dello stato di difficoltà economica del debitore e dell’approfittamento da parte dell’intermediario; la sola sproporzione economica o il richiamo a formule di calcolo non bastano se non sono supportati da idonea prova concreta.
  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile chiedere una nuova lettura del contratto o del materiale istruttorio: l’interpretazione contrattuale e la valutazione delle prove sono riservate al giudice di merito, salvo violazione delle regole ermeneutiche o specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del fatto; quando il motivo attacca la ricostruzione della fattispecie concreta, esso è inammissibile se non si traduce in un vero vizio motivazionale specificamente dedotto.
  • In materia di anatocismo nei conti correnti bancari, dopo la disciplina CICR, la reciprocità non è esclusa solo perché i tassi debitori e creditori siano diversi; occorre verificare la liceità della capitalizzazione alla luce della regolazione pattizia e degli accertamenti di fatto.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non possono essere introdotte questioni nuove non trattate in appello, e i motivi devono indicare con precisione le deduzioni già svolte nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoUsura bancariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.