Cassazione Penale, Sentenza n. 19068/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 25/11/2019 della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona per i reati previsti dagli artt. 497-bis e 495 c.p., contestando: (1) la qualificazione giuridica del fatto (sosteneva la difesa che si trattasse del mero possesso per uso personale ai sensi del primo comma dell'art. 497-bis e non della fattispecie più grave del secondo comma, atteso che il documento falso sarebbe stato contraffatto da altri e non dall'imputato); (2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, in precedenza era intervenuta una pronuncia (art. 625-bis c.p.p.) che aveva revocato un'ordinanza di inammissibilità per errore di fatto e rinviato il processo per la trattazione del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla derubricazione: la presenza della fotografia dell'imputato sul documento falso e il suo apporto alla formazione del documento costituiscono indizio pregnante di partecipazione alla contraffazione e consentono l'applicazione del secondo comma dell'art. 497-bis. Anche il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto infondato in quanto la gravità della condotta e la finalità di sottrarsi all'esecuzione di pene pregresse, nonché l'accertamento delle false generalità ad opera della polizia giudiziaria, escludevano la concessione delle attenuanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Consente la revoca di una pronuncia quando questa sia dovuta in misura determinante a un errore di fatto per difetto di percezione degli atti (qui: errata percezione sulla sottoscrizione dell'atto di impugnazione), giustificando la riapertura per trattazione del ricorso.
art. 497-bis cod. pen.
art. 497-bis, comma 1 e comma 2 c.p.
Il comma 1 punisce il mero possesso di documento falso per uso personale; il comma 2 punisce chi forma o concorre a formare il documento falso. La Corte ha interpretato la presenza della fotografia del possessore sul documento falsificato come indizio significativo di partecipazione alla contraffazione, giustificando l'applicazione del comma 2 (fattispecie più grave) e ritenendo la differenziazione tra le due ipotesi elemento costitutivo del reato.
art. 495 cod. pen.
Norma richiamata quale contestazione penale collegata; nel contesto la Corte ha confermato l'avvenuta integrazione della fattispecie di falsità/documento falso contestata congiuntamente all'art. 497-bis.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte ricorrente dopo il rigetto.
Massime di principio
- La mera detenzione di un documento falso può integrare il reato di possesso (art. 497-bis, comma 1), ma la presenza della fotografia del possessore sul documento falso costituisce un indizio grave e spesso decisivo di partecipazione alla contraffazione, giustificando l'applicazione del comma 2 (fattispecie autonoma e più grave).
- La distinzione tra possesso e concorso nella formazione del documento è elemento costitutivo della fattispecie e non può essere considerata un mero fatto secondario: la qualificazione giuridica dipende dalle concrete modalità di formazione del documento e dalla partecipazione del possessore.
- Le circostanze attenuanti generiche non vanno riconosciute sulla base di mere affermazioni difensive relative al comportamento processuale se la valutazione del giudice di merito, motivata sulla gravità della condotta e sulla sua finalità (es. sottrarsi a pene pregresse), è plausibile e ancorata agli atti; una rinnovata valutazione dei fatti è inammissibile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione.
- Questioni nuove o dedotte solo in memoria conclusiva (es. invocazione della tenuità del fatto non sollevata nel motivo principale) rischiano di essere dichiarate inammissibili come motivi nuovi in cassazione.
- Gli errori materiali o di percezione degli atti che determinano una pronuncia viziata (es. su chi ha sottoscritto un ricorso) possono essere sanati con il rimedio dell'art. 625-bis c.p.p., con conseguente revoca e rinvio per nuovo esame.
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