Cassazione Penale, Ordinanza n. 31968/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per ricettazione avente ad oggetto telefoni cellulari. La Corte d’appello aveva desunto la consapevolezza della provenienza illecita dei dispositivi dalla mancata giustificazione del loro possesso, dalla singolarità della versione del rinvenimento casuale di uno zaino contenente i telefoni e dal comportamento tenuto al momento del controllo da parte degli agenti di pubblica sicurezza. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine all’accertamento del dolo della ricettazione. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese in appello; lo ha inoltre giudicato manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta sull’elemento soggettivo. Con il secondo motivo il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma quarto, c.p. e al mancato giudizio di prevalenza di tale attenuante sulla recidiva reiterata. La Corte ha dichiarato il motivo non consentito, perché la relativa censura non era stata previamente proposta con l’atto di appello, in violazione dell’art. 606, comma 3, c.p.p., a pena di inammissibilità. Ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva motivato correttamente sia sul bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche sia sull’esclusione della minima rilevanza del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto reiterativo di doglianze già esaminate e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione d’appello sull’elemento soggettivo della ricettazione è stata considerata immune da illogicità o contraddizioni. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito per novità, non essendo stato proposto in appello; la Corte ha comunque rilevato la correttezza della motivazione d’appello sul trattamento delle circostanze e sull’esclusione della minima rilevanza del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La decisione riguarda l’accertamento del dolo della ricettazione e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista per l’ipotesi di particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene logicamente adeguata la motivazione fondata sugli elementi indiziari relativi alla consapevolezza della provenienza illecita dei beni.
art. 606 c.p.p.
La proposizione per la prima volta in cassazione di una censura non dedotta con i motivi di appello comporta l’inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il dolo della ricettazione può essere desunto, con motivazione immune da vizi logici, dalla mancata giustificazione del possesso di beni di provenienza illecita, dalla non plausibilità della spiegazione fornita e dal comportamento tenuto durante il controllo degli agenti.
- È inammissibile la censura relativa al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante o al suo bilanciamento con la recidiva quando essa non sia stata previamente proposta in appello.
- La valutazione sul bilanciamento tra circostanze e sull’esclusione della particolare tenuità del fatto non è censurabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31926/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31928/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31931/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31933/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31939/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31946/2026 del 26/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →