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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 4298 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato il regime fiscale applicato dalla Commissione tributaria regionale alle somme liquidate in capitale al contribuente a seguito della partecipazione al fondo previdenziale integrativo aziendale F. Contestava, in particolare, l'applicazione della ritenuta del 12,50% prevista per i rendimenti delle polizze assicurative sulla vita o dei contratti di capitalizzazione anche a somme diverse dal rendimento finanziario. Il contribuente ha inoltre proposto ricorso incidentale perché la Commissione regionale non aveva deciso sulla richiesta di liquidazione degli interessi dovuti sul rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, nei limiti indicati in motivazione, sia il ricorso incidentale del contribuente. Ha stabilito che, per gli iscritti al fondo anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti alla ritenuta del 12,50% soltanto nella parte corrispondente al rendimento finanziario netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; la restante sorte capitale è soggetta a tassazione separata. Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono invece integralmente soggetti al regime della tassazione separata. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia e pronunciarsi anche sugli interessi e sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 124 del 1993

    La data di entrata in vigore del decreto distingue il trattamento fiscale applicabile agli iscritti ai fondi previdenziali integrativi aziendali anteriormente a tale momento.

  • Legge n. 482 del 1985, art. 6

    Aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo.

    La ritenuta del 12,50% si applica esclusivamente, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, al rendimento finanziario netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, non all'intera prestazione liquidata.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali integrative maturate fino al 31 dicembre 2000 e all'intera prestazione maturata dal 1° gennaio 2001.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13642 del 2011

    In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto iscritto anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 sono soggette a un diverso trattamento tributario in funzione della componente maturata e del periodo di riferimento.

    Il principio vincolante distingue tra sorte capitale e rendimento finanziario, nonché tra somme maturate fino al 31 dicembre 2000 e somme maturate dal 1° gennaio 2001.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni in capitale derivanti da fondi previdenziali integrativi occorre scomporre l'importo in sorte capitale e rendimento finanziario effettivo; il rendimento non coincide automaticamente con l'intera differenza tra capitale liquidato e contributi versati.
  • Per gli iscritti ai fondi anteriori al D.Lgs. n. 124 del 1993, il rendimento finanziario netto relativo agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 può beneficiare della ritenuta del 12,50%, mentre la sorte capitale resta soggetta a tassazione separata.
  • Le somme maturate dal 1° gennaio 2001 sono integralmente assoggettate al regime della tassazione separata, senza applicazione selettiva della ritenuta del 12,50% sul rendimento.
  • Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e gli appelli ritualmente proposti, compresa la richiesta di interessi; l'omessa pronuncia giustifica la cassazione con rinvio.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva vittoria di una parte: la controversia deve essere riesaminata dal giudice di rinvio secondo i principi di diritto stabiliti dalla Corte.

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