Cassazione Penale, Sentenza n. 43091/2024 del 26/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di proscioglimento resa in appello, deducendo inosservanza di norme processuali (art. 178 c.p.p. e art. 23‑bis d.l. n. 137/2020). Sostiene che il giudizio d'appello, celebrato in forma cartolare, non avrebbe esaminato le conclusioni depositate dalla parte civile entro il termine previsto e che la sentenza non menzionerebbe le sue conclusioni né l'effettivo difensore, configurando una nullità processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della doglianza. Dal verbale d'udienza risultava che le conclusioni della parte civile erano state regolarmente ricevute e dunque la contestazione era meramente assertiva, priva di indicazione dei profili specifici omessi dalla motivazione. Gli errori formali nell'intestazione della sentenza (mancata indicazione delle conclusioni o del difensore) sono stati qualificati come meri errori materiali che non determinano nullità quando dal corpo della motivazione risulti che le richieste sono state esaminate. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione degli imputati circa l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte della parte civile, rilevando che la situazione fattuale è diversa rispetto ai casi in cui la parte civile abbia mostrato acquiescenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di €3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamata dalla ricorrente come norma processuale violata con riferimento a modalità/termine di presentazione delle conclusioni; la Corte ha ritenuto che il verbale dimostrasse la regolare ricezione delle conclusioni, quindi la presunta violazione non risultava provata.
art. 23‑bis decreto‑legge n. 137 del 2020
Norma che prevede, tra l'altro, la celebrazione in forma cartolare di alcuni giudizi durante l'emergenza; la ricorrente sosteneva che in tale forma le sue conclusioni non sarebbero state esaminate, ma la Corte ha accertato la ricezione e il trattamento degli atti.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile.
giurisprudenza richiamata sulla forma della motivazione
La Corte ha richiamato orientamenti che affermano che la mancata indicazione delle conclusioni nell'epigrafe non determina nullità; ciò che conta è che il corpo della motivazione dia risposta alle richieste delle parti.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che contesti il mancato esame di atti depositati in appello deve indicare con precisione quali specifiche questioni o richieste non siano state affrontate nella motivazione: mere affermazioni generiche sono inammissibili.
- Il deposito telematico o cartolare delle conclusioni vale se risulta dal verbale d'udienza o dagli atti: la prova della ricezione può neutralizzare l'eccezione di mancato esame.
- Errori formali nell'intestazione della sentenza (mancata indicazione del difensore o delle conclusioni) sono in linea di principio meri errori materiali e non determinano nullità se dal corpo della motivazione emerge che le parti sono state comunque esaminate.
- La parte civile che ottenne prima grado favorevole non perde automaticamente il diritto di impugnare una successiva assoluzione in appello: l'acquiescenza e l'improcedibilità del ricorso sono questioni distinte e dipendono dalla specifica situazione processuale.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso generico e irrogare sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare il merito del motivo e documentare concretamente l'eventuale violazione procedurale.
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