Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12773/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determina n. 24300 del 12.12.2022, a firma del Direttore della Direzione Generale cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, che ha individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia- Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a sensi dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 (convertito con modificazioni in L. n. 125/2015), del D.M. 6.7.2022 del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato il 15.9.2022), dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022 (convertito con modificazioni in L. n. 142/2022) e del D.M. 6.10.2022 del Ministero della salute (pubblicato il 26.10.2022); 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto, ivi compresi: il decreto ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato il 15.9.2022, che ha certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, pubblicato il 26.10.2022, di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; la circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413; l'accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR; l'intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti l’1.4.2025: della determinazione 27.11.2024, n. 25860, del Direttore della Direzione Generale, Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna e della nota ricevuta via pec il 24.1.2025 con cui è stato richiesto a Vacutest Kima S.r.l. e a Kima S.r.l. di provvedere, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico per il pay-back dispositivi medici anni 2015-2018 ricalcolata nell’Allegato 1 alla determinazione, ovvero di segnalare eventuali cause ostative al pagamento, con l’avvertimento che, diversamente, il debito sarebbe stato compensato per il tramite degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

Giustizia amministrativa202303758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa e delle quote di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché successiva richiesta regionale di pagamento degli importi ricalcolati

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato la determina regionale che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute per gli anni 2015-2018, insieme ai decreti ministeriali, agli atti presupposti e agli atti conseguenti relativi al meccanismo del payback. Sono stati dedotti vizi derivanti sia dall'illegittimità delle norme primarie disciplinanti la materia, sia da vizi propri dei provvedimenti impugnati. Con motivi aggiunti sono stati impugnati la successiva determinazione regionale di ricalcolo della quota e la richiesta di pagamento entro trenta giorni, con avvertimento della compensazione mediante gli enti del Servizio sanitario regionale. Nel corso del giudizio è intervenuta una disciplina sopravvenuta che ha consentito alle aziende di estinguere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Le ricorrenti hanno dichiarato di avere effettuato tale versamento e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito. Ha ritenuto che il versamento del 25 per cento degli importi da parte delle ricorrenti avesse fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione dei provvedimenti di payback. Il giudice ha escluso, nella fattispecie, la declaratoria di cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sopravvenuta, poiché mancavano gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome nei giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e il meccanismo di compartecipazione delle aziende fornitrici al ripiano del superamento del tetto.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Costituisce, insieme alle altre disposizioni richiamate, la base normativa degli atti statali e regionali impugnati relativi al payback dei dispositivi medici.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    La disposizione consente l'estinzione degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; nel giudizio concreto, il versamento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato nel contesto della definizione della controversia.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione oggetto dell'impugnazione mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua tale pagamento, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere prevista direttamente dalla legge per i giudizi pendenti richiede il compimento degli specifici adempimenti comunicativi e procedurali stabiliti dalla disciplina sopravvenuta; in mancanza di tali adempimenti, il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse anziché la cessazione della materia del contendere.
  • Quando il giudizio viene definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse e la controversia presenta particolare complessità normativa, le spese di lite possono essere integralmente compensate.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.