Sentenza del 09/05/2016 n. 2748 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Valore di un terreno - Metodo comparativo - Valutazione emersa da altri atti e documenti - Onere della prova a carico del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la rettifica del valore dichiarato ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. L'Ufficio aveva determinato il maggior valore del terreno mediante il metodo comparativo, utilizzando altri atti pubblici relativi a terreni ritenuti analoghi per caratteristiche e condizioni. La contestazione riguardava quindi la legittimità della valutazione e della maggiore pretesa tributaria.
La decisione
La rettifica è stata ritenuta legittima. In presenza di atti comparativi riguardanti terreni con caratteristiche analoghe, l'Amministrazione può utilizzare tali elementi per determinare il valore di mercato ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986. Spettava al contribuente dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza di caratteristiche specifiche dell'immobile idonee a ridurne il valore; tale prova non è stata ritenuta fornita.
Norme richiamate
Art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Consente la determinazione del valore dei beni oggetto di atti soggetti a imposta di registro sulla base del loro valore venale in comune commercio, anche mediante elementi comparativi.
Art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Disciplina il potere dell'Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato nell'atto quando lo ritenga inferiore al valore effettivo del bene.
Art. 2697 c.c.
Impone a chi intende far valere un diritto di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; nel caso concreto, il contribuente doveva provare le circostanze idonee a diminuire il valore di mercato del terreno.
Massime di principio
- La rettifica del valore di un terreno può essere fondata su precedenti atti pubblici relativi a immobili comparabili, purché presentino caratteristiche e condizioni sufficientemente analoghe.
- Il metodo comparativo è normalmente valido se gli elementi utilizzati dall'Ufficio sono pertinenti, verificabili e realmente confrontabili con il bene oggetto della compravendita.
- Non è sufficiente contestare genericamente il valore accertato: il contribuente deve fornire una prova concreta delle peculiarità che rendono il proprio immobile meno appetibile o di minor valore.
- La prova contraria può riguardare, ad esempio, ubicazione, destinazione urbanistica, accessibilità, vincoli, conformazione, condizioni del terreno, capacità edificatoria o altri fattori incidenti sul valore di mercato.
- In situazioni analoghe, l'esito dipende soprattutto dalla qualità dei comparabili scelti dall'Amministrazione e dalla capacità del contribuente di dimostrare differenze sostanziali tra gli immobili.
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