Cassazione Penale, Ordinanza n. 05508/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'interessato contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari, perché il ricorso per cassazione doveva essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Un soggetto ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa il 19/09/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Sassari. La Corte rileva che il ricorso non era validamente sottoscritto, poiché, per il ricorso per cassazione, la sottoscrizione deve provenire da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
È richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve essere proposto nelle forme previste dalla legge e, in combinato con l'art. 613 c.p.p., non può essere validamente sottoscritto personalmente dall'interessato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Prevede che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inosservanza del requisito formale della sottoscrizione del ricorso per cassazione integra un vizio processuale che consente la declaratoria di inammissibilità de plano.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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