Cassazione Civile, Ordinanza n. 41535/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento per IRAP relativa agli anni 2008-2011, emessi nei confronti di un professionista geometra per l'attività svolta. Dopo un precedente giudizio di rinvio, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché l'Ufficio aveva annullato in autotutela gli atti impositivi, ma aveva compensato integralmente le spese di lite. Il contribuente ha impugnato solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 c.p.c. e 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la compensazione fosse stata disposta in modo erroneo e sulla base di una motivazione solo apparente, fondata su una pretesa obiettiva complessità della materia. La Corte ha esaminato se, nel processo tributario, la compensazione delle spese in caso di estinzione per autotutela potesse essere giustificata da una valutazione complessiva della lite e se la motivazione della CTR fosse sufficientemente specifica e non illogica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese può essere disposta anche nell'ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere derivante dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, quando il giudice motivi in modo congruo sulla particolare complessità della controversia e sull'intricato svolgimento del giudizio. Nel caso concreto, la motivazione della CTR è stata reputata adeguata, non generica né irragionevole. Il ricorso è stato quindi rigettato; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata, per mancata attività difensiva della parte vittoriosa.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro generale sulle spese di lite, ma ritenuto non violato alla luce della disciplina speciale del processo tributario
art. 15, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente la compensazione totale o parziale delle spese nel processo tributario in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate e non possono essere illogiche o erronee
art. 15, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte decide la questione alla luce della disciplina delle spese nel processo tributario e della motivazione sulla compensazione
art. 46, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere può conseguire all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato
art. 46, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
prevede una compensazione ope legis per l'estinzione, distinta dalla compensazione rimessa alla valutazione del giudice; la Corte richiama la sua diversità rispetto alla compensazione ex art. 15, comma 1
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riconosce i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese può essere legittimamente disposta anche quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, purché il giudice motivi in modo specifico sulla complessità della controversia o su altre gravi ed eccezionali ragioni.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere logicamente coerente e non meramente apparente: ove le ragioni addotte siano illogiche, erronee o indeterminate, si configura una violazione di legge censurabile in cassazione.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo non comporta automaticamente la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché la compensazione resta possibile in base a una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario.
- La disciplina della compensazione delle spese nel processo tributario, applicata ai casi di estinzione, è distinta dalla compensazione automatica prevista per talune ipotesi di estinzione; il giudice deve quindi distinguere tra le diverse basi normative della decisione sulle spese.
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