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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41535/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento per IRAP relativa agli anni 2008-2011, emessi nei confronti di un professionista geometra per l'attività svolta. Dopo un precedente giudizio di rinvio, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché l'Ufficio aveva annullato in autotutela gli atti impositivi, ma aveva compensato integralmente le spese di lite. Il contribuente ha impugnato solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 c.p.c. e 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la compensazione fosse stata disposta in modo erroneo e sulla base di una motivazione solo apparente, fondata su una pretesa obiettiva complessità della materia. La Corte ha esaminato se, nel processo tributario, la compensazione delle spese in caso di estinzione per autotutela potesse essere giustificata da una valutazione complessiva della lite e se la motivazione della CTR fosse sufficientemente specifica e non illogica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese può essere disposta anche nell'ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere derivante dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, quando il giudice motivi in modo congruo sulla particolare complessità della controversia e sull'intricato svolgimento del giudizio. Nel caso concreto, la motivazione della CTR è stata reputata adeguata, non generica né irragionevole. Il ricorso è stato quindi rigettato; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata, per mancata attività difensiva della parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro generale sulle spese di lite, ma ritenuto non violato alla luce della disciplina speciale del processo tributario

  • art. 15, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente la compensazione totale o parziale delle spese nel processo tributario in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate e non possono essere illogiche o erronee

  • art. 15, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte decide la questione alla luce della disciplina delle spese nel processo tributario e della motivazione sulla compensazione

  • art. 46, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere può conseguire all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato

  • art. 46, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    prevede una compensazione ope legis per l'estinzione, distinta dalla compensazione rimessa alla valutazione del giudice; la Corte richiama la sua diversità rispetto alla compensazione ex art. 15, comma 1

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    riconosce i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese può essere legittimamente disposta anche quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, purché il giudice motivi in modo specifico sulla complessità della controversia o su altre gravi ed eccezionali ragioni.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere logicamente coerente e non meramente apparente: ove le ragioni addotte siano illogiche, erronee o indeterminate, si configura una violazione di legge censurabile in cassazione.
  • L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo non comporta automaticamente la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché la compensazione resta possibile in base a una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario.
  • La disciplina della compensazione delle spese nel processo tributario, applicata ai casi di estinzione, è distinta dalla compensazione automatica prevista per talune ipotesi di estinzione; il giudice deve quindi distinguere tra le diverse basi normative della decisione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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