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Sentenza

Sentenza n. 280/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania del 6 dicembre 2023, n. 4924.

Giustizia amministrativa202501936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania del 6 dicembre 2023, n. 4924, relativa al diritto di fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza che aveva dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato un provvedimento dirigenziale relativo al pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza oggetto di ottemperanza. Con nota del 26 gennaio 2026 la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese, sul presupposto che l'esecuzione fosse intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'Amministrazione avesse dato esecuzione al giudicato nel corso del giudizio. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, e considerato il silenzio dell'Amministrazione rispetto alla deduzione della ricorrente circa l'esecuzione successiva alla proposizione del ricorso, il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro per spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché alla rifusione integrale del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue il giudicato nel corso del processo e viene meno l'interesse alla prosecuzione della domanda, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
  • Se l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza e non contesta tale circostanza, il giudice può porre a suo carico le spese del processo e la rifusione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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