Cassazione Penale, Ordinanza n. 27899/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 1 luglio 2024. Dal testo disponibile non emergono i fatti di causa né il reato specificamente contestato; l'unico profilo scrutinato dalla Cassazione riguarda la prescrizione. Il ricorrente verosimilmente deduceva l'illegittimità della disciplina applicata in tema di sospensione del corso della prescrizione, ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla successione nel tempo delle norme dell'art. 159 c.p. e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato alla luce del principio di diritto secondo cui la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di تلك legge, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; non è stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019 né dalla legge n. 134 del 2021; per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 si applica invece la disciplina risultante dalla legge n. 134 del 2021. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 159 c.p.
"la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017"
La sospensione del corso della prescrizione segue una disciplina intertemporale: si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017 (3 agosto 2017-31 dicembre 2019), senza abrogazione retroattiva da parte delle successive riforme.
legge n. 103 del 2017
Ha introdotto il testo dell'art. 159 c.p. relativo alla sospensione della prescrizione, applicabile ai reati commessi nel periodo di sua vigenza.
legge n. 3 del 2019
Non ha prodotto un effetto abrogativo retroattivo della disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
legge n. 134 del 2021
Ha posto a sistema una nuova disciplina per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, senza incidere retroattivamente sulla disciplina previgente.
Massime di principio
- La disciplina della sospensione della prescrizione va applicata secondo il tempo di commissione del reato, in base al periodo di vigenza della norma che la prevede.
- Una modifica normativa successiva non opera automaticamente in modo retroattivo in materia di prescrizione se il legislatore non lo dispone espressamente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una questione già risolta da un principio di diritto delle Sezioni Unite chiaramente applicabile al caso.
- Quando l'unico motivo di ricorso attiene alla prescrizione e risulta manifestamente infondato, la Corte può dichiarare l'inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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