Ordinanza n. 289/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della delibera del CPGT n.-OMISSIS-dell’8/10/2025 (nota di pubblicazione MEF – CPGT – RR -OMISSIS-del 08/10/2025) e relativi “ALLEGATO B) Graduatoria Unica - Bando N. 1/2025”, “ALL. S) Elenco – PC (CGI) RAGUSA”, “ALL. V) Elenco – PC (CGI) –COMO” e “ALL. W) Elenco – PC (CGI) –MANTOVA”, inerenti il “concorso per l’assegnazione di diverso incarico, riservato ai componenti in servizio nelle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per la copertura dei posti vacanti di presidente, presidente di sezione e vicepresidente di sezione delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado” nella parte in cui è attribuito al Dott. -OMISSIS- il punteggio errato, deteriore e non utile alla nomina di 20.625; - della delibera del CPGT n-OMISSIS- dell’8/10/2025 ((nota di pubblicazione MEF – CPGT – RR -OMISSIS- del 08/10/2025), con cui si è provveduto alla assegnazione degli incarichi e alla nomina dei vincitori del suddetto concorso, nella parte in cui non vi figura l’odierno ricorrente; - ove necessario, della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. -OMISSIS- del 16 aprile 2024, in quanto richiamata nella citata delibera -OMISSIS-, nella parte in cui si pronunzia in materia di punteggi da attribuire ai magistrati tributari transitati ai sensi della L. 130/2022; - ove necessario, del bando di concorso n. 1/2025, adottato con Delibera CPGT n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2025 (nota di pubblicazione MEF – CPGT – RR -OMISSIS- del 13/3/2025), ove interpretato nel senso della non integrale valutazione dei servizi resi dai suddetti magistrati tributari con il previsto coefficiente di maggiorazione del punteggio; - ove necessario, in relazione alla domanda subordinata, del modulo di domanda precompilato digitalmente e immodificabile da parte del compilante nella parte in cui risultava inserita un’erronea data iniziale per il computo del servizio di magistrato tributario svolto ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere di approvazione della graduatoria e di assegnazione degli incarichi nella procedura per la copertura dei posti vacanti di presidente, presidente di sezione e vicepresidente di sezione delle Corti di giustizia tributaria, nella parte relativa al punteggio attribuito al ricorrente e alla sua mancata nomina
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la graduatoria e gli atti di nomina adottati nell’ambito del concorso riservato ai componenti in servizio nelle Corti di giustizia tributaria. Ha contestato l’attribuzione a un candidato controinteressato di un punteggio ritenuto errato e non utile alla nomina, nonché la propria mancata inclusione tra i vincitori. Ha inoltre censurato, ove necessario, la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria relativa ai punteggi dei magistrati tributari transitati ai sensi della legge n. 130/2022, il bando nella parte in cui sarebbe stato interpretato nel senso di non valutare integralmente i servizi prestati con il previsto coefficiente di maggiorazione e il modulo di domanda precompilato, per l’erronea indicazione della data iniziale del servizio rilevante ai fini del calcolo del punteggio. Nel giudizio sono stati prospettati anche profili di inammissibilità del ricorso, la cui valutazione è stata espressamente riservata alla fase di merito. Il ricorrente ha inoltre prospettato la possibilità di proporre motivi aggiunti contro i decreti di nomina dei controinteressati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, senza definire nel merito le censure contro la graduatoria, i punteggi e le nomine. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, fissata per il 27 maggio 2026, nella quale saranno esaminate compiutamente le doglianze e i profili di inammissibilità. La decisione cautelare non contiene quindi una valutazione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati né sui punteggi contestati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il testo richiama l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto sufficiente, per la tutela delle esigenze cautelari, la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza concedere la sospensione degli atti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il testo richiama i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Il testo richiama gli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
legge n. 130/2022
Il testo richiama i magistrati tributari transitati ai sensi della L. 130/2022.
La legge è menzionata in relazione alla disciplina dello status dei magistrati tributari transitati e alla determinazione dei punteggi nella procedura concorsuale; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la sollecita fissazione dell’udienza di merito è idonea a soddisfare le esigenze di tutela prospettate, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione e fissare una ravvicinata udienza pubblica, rinviando alla sede di merito l’esame compiuto delle censure.
- La fissazione dell’udienza di merito con funzione satisfattiva delle esigenze cautelari non implica una decisione anticipata sulla fondatezza degli atti impugnati né sui profili di inammissibilità del ricorso, che restano riservati alla fase di merito.
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