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Sentenza

Sentenza del 08/11/2023 n. 31127 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. impugnava un avviso di rettifica del valore dell'immobile ceduto (comproprietà con B.B. e C.C. a favore di D.D.), denunciando che la rettifica era fondata su una stima sommaria dell'U.T.E. senza sopralluogo e su parametri non comparabili; sosteneva che il valore venale fosse inferiore, come evidenziato da una perizia di parte. In primo grado la CTP di Roma accolse il ricorso; la CTR del Lazio, in appello, rideterminò parzialmente il valore a Euro 300.000, applicando correttivi derivanti dalla perizia di parte ma con un'aliquota di abbattimento del 30% (anziché il 50% invocato dalla contribuente). A.A. e l'Agenzia proposero ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta una sentenza definitiva (Cass. n. 1028/2022) favorevole all'acquirente D.D. relativa al medesimo atto impositivo; A.A. richiamò l'effetto estensivo di quel giudicato ai sensi dell'art. 1306 c.c. La Corte ha valutato i motivi e, rilevata la sopravvenuta conferma favorevole nei confronti del condebitore, ha ritenuto applicabile l'estensione del giudicato anche alla ricorrente solidale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale di A.A., assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha annullato parzialmente l'avviso di rettifica. In conseguenza di ciò l'Agenzia delle Entrate dovrà limitare la propria pretesa nei confronti di A.A. negli stessi termini in cui è stata ormai definita nei confronti del coobbligato D.D. (effetto estensivo del giudicato ai sensi dell'art. 1306 c.c.). Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52

    Riferite alla disciplina dell'imposta di registro e delle rettifiche di valore: la Corte richiama implicitamente il principio che le rettifiche devono essere adeguatamente motivate e fondate su parametri comparativi idonei; critiche procedurali erano rivolte alla perizia dell'U.T.E. che avrebbe usato parametri non comparabili.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, 19, 24, 36

    Norme del processo tributario richiamate dalle parti: questioni sollevate concernono i limiti del potere del giudice tributario di quantificare d'ufficio la pretesa e i profili procedurali relativi all'istruzione e alla valutazione delle prove; la Corte ha però deciso il caso in ragione del giudicato esterno.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento dei motivi di cassazione per omessa o insufficiente motivazione; i ricorsi denunciavano carenze motivazionali della CTR nel giustificare la propria determinazione del valore.

  • Codice civile, art. 1306

    La Corte ha applicato l'art. 1306 c.c. per estendere gli effetti favorevoli del giudicato intervenuto in capo al condebitore solidale (D.D.) alla ricorrente A.A., ritenendo che la decisione favorevole non fosse basata su ragioni personali del condebitore e potesse dunque produrre effetti erga omnes sui coobbligati.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Richiamati in relazione alla valutazione e al peso delle prove documentali ed alla critiche mosse alla CTR per non aver adeguatamente valorizzato la documentazione prodotta dalla contribuente; la Corte ha tuttavia deciso in base all'effetto estensivo del giudicato.

  • Codice di procedura civile, artt. 299-301

    Norme relative agli eventi interruttivi del processo; la Corte ha affermato che il decesso del difensore non interrompe il giudizio di legittimità e non richiede la rinnovazione della notificazione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato dalle parti in ordine ai mezzi istruttori e al rinvio del processo tributario; posto a fondamento di censure sul potere del giudice di assumere prove e valutare in contraddittorio.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    Richiamato in connessione a profili di motivazione e di articolazione della decisione di merito (omessa motivazione sulla quantificazione del valore).

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 e rinvii

    Rinvio procedurale usato dalle parti per delineare i limiti del procedimento tributario e le regole di prova; è stato motivo di censura in ordine alla legittimità della quantificazione d'ufficio.

Massime di principio

  • In presenza di solidarietà tributaria, un giudicato definitivo favorevole a un condebitore può essere evocato e fare efficacia anche a favore degli altri condebitori (art. 1306 c.c.), purché la decisione non si fondi su ragioni personali del condebitore né vi sia un giudicato contrario nei confronti dell'altro.
  • Le rettifiche di valore operate dall'Amministrazione devono poggiare su elementi comparativi concreti e su motivazione adeguata: l'uso di parametri non comparabili o di stime 'sommariamente' motivate può essere censurato in giudizio.
  • Se il giudice di merito sostituisce la valutazione dell'Amministrazione o quantifica ex officio la base imponibile, è necessario che espliciti il criterio logico‑giuridico e le prove che giustificano la propria determinazione (obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
  • Una sentenza favorevole intervenuta dopo il processo di merito ma prima della definizione di altri gradi può essere fatta valere nel giudizio di legittimità a condizione che sia tempestivamente dedotta e sia compatibile con la posizione del richiedente.
  • L'eventuale decesso del difensore dopo il deposito del ricorso per cassazione non interrompe il giudizio di legittimità; il procedimento continua nell'ambito dell'impulso d'ufficio proprio della Cassazione.
  • Quando l'esito del contenzioso è condizionato da un giudicato esterno si rende frequente la compensazione integrale delle spese, essendo l'esito inevitabilmente influenzato da fatti sopravvenuti estranei all'istruttoria originaria.
  • Le censure procedurali e probatorie (mancanza di sopralluogo, comparabilità degli atti, percentuali di abbattimento) sono rilevanti e possono invalidare rettifiche non adeguatamente motivate; tuttavia, l'esito può dipendere anche da sviluppi processuali riguardanti altri soggetti solidali.

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