Parere n. 884/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto con presentazione diretta ex art.11, comma 2, d.P.R. n.1199 del 1971, dalla signora Vincenza Silvio contro la Città Metropolitana di Napoli per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. R.0009058 del 30 ottobre 2024 di diniego del rilascio di autorizzazione/nulla osta per l’occupazione permanente in sanatoria di un tratto urbano ricadente nel centro abitato del Comune di Lacco Ameno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. R.0009058 del 30 ottobre 2024, recante diniego del nulla osta per l’occupazione permanente in sanatoria di un tratto di soprassuolo stradale nel centro abitato di Lacco Ameno.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il diniego della Città Metropolitana di Napoli relativo a uno sporto porticato in cemento armato, realizzato sopra il parapetto della ex SS 270 e in adiacenza al marciapiede. Sono state dedotte: la violazione degli artt. 20 e 26 del codice della strada e del regolamento COSAP/CUP; l’incompetenza della Città Metropolitana, poiché la strada ricade in un centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti; l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, mancata considerazione delle memorie procedimentali e violazione dei principi di imparzialità e uguaglianza; la violazione dell’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, con prospettata formazione del silenzio-assenso o inefficacia del parere negativo. La ricorrente ha inoltre sostenuto di essere già in possesso di permesso di costruire in sanatoria, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione sismica, e che lo sporto non avrebbe sottratto suolo pubblico né costituito pericolo per la circolazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del codice della strada, per le strade statali, regionali o provinciali situate all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il Comune sia competente al rilascio della concessione o autorizzazione, ma previo nulla osta dell’ente proprietario o gestore della strada. La Città Metropolitana di Napoli, quale ente gestore della ex SS 270, era quindi legittimata a esprimere un parere tecnico vincolante in materia di sicurezza stradale e fruibilità dell’area pubblica. Il regolamento CUP metropolitano, inoltre, contempla le occupazioni di soprassuolo mediante strutture mobili previa autorizzazione. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato: l’amministrazione aveva svolto un sopralluogo, acquisito documentazione fotografica, comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e valutato le memorie della ricorrente. Le caratteristiche strutturali e volumetriche dello sporto in cemento armato risultavano difformi dalla precedente copertura riconducibile a una grondaia e potevano determinare un rischio potenziale per la pubblica incolumità, soprattutto in condizioni atmosferiche avverse, oltre a produrre un effetto di chiusura percettiva dello spazio pubblico. È stata esclusa l’applicabilità dell’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, perché il procedimento non era stato attivato mediante conferenza di servizi e non prevedeva la trasmissione formale di uno schema di provvedimento da parte del Comune.
Osservazioni
Primo motivo - Artt. 20 e 26 del codice della strada e regolamento CUP/COSAP
Il motivo è infondato. L’art. 26, comma 3, del codice della strada attribuisce al Comune il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati in centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, ma previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. La Città Metropolitana di Napoli, quale ente gestore della ex SS 270, era pertanto competente a esprimere un parere tecnico vincolante. Il regolamento CUP metropolitano prevede inoltre l’autorizzazione per le occupazioni di soprassuolo con strutture mobili.
Secondo motivo - Incompetenza, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione
Il motivo è infondato. La competenza della Città Metropolitana deriva dalla qualità di ente gestore del tratto stradale. Il procedimento è stato adeguatamente istruito mediante sopralluogo, documentazione fotografica e valutazione del rischio per la sicurezza della circolazione pedonale. L’amministrazione ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ha esaminato le memorie della ricorrente, esplicitando le ragioni tecniche e giuridiche del loro mancato accoglimento.
Terzo motivo - Art. 17-bis della legge n. 241 del 1990
Il motivo è infondato. L’art. 17-bis riguarda gli effetti del silenzio nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici quando il procedimento prevede la trasmissione formale di uno schema di provvedimento, normalmente nell’ambito del modello procedimentale previsto dalla norma. Tale disciplina non è applicabile perché il procedimento non è stato attivato mediante conferenza di servizi né ha previsto la trasmissione formale di uno schema di provvedimento da parte del Comune di Lacco Ameno.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle occupazioni e alla sanzione accessoria della rimozione, ma il Consiglio di Stato ha respinto le relative censure.
art. 26, comma 3, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati in centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il Comune rilascia concessioni e autorizzazioni previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. Il nulla osta dell’ente gestore ha carattere tecnico vincolante.
art. 10-bis l. 241/1990
L’amministrazione ha correttamente comunicato i motivi ostativi e valutato le osservazioni presentate dalla ricorrente prima dell’adozione del diniego.
art. 17-bis l. 241/1990
La disciplina del silenzio tra amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici non si applica in assenza della trasmissione formale di uno schema di provvedimento e del modello procedimentale previsto dalla norma.
l. 160/2019, art. 1, comma 816
La disposizione costituisce la base normativa del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, applicato nel regolamento CUP metropolitano richiamato nel parere.
d.P.R. 1199/1971, art. 11, comma 2
È richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario.
Massime di principio
- Quando una strada statale, regionale o provinciale attraversa un centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il Comune conserva la competenza al rilascio della concessione o autorizzazione, ma tale competenza è subordinata al previo nulla osta dell’ente proprietario o gestore della strada.
- Il nulla osta dell’ente proprietario o gestore della strada costituisce valutazione tecnica vincolante quando l’intervento incide sulla sicurezza della circolazione e sulla fruibilità dell’area pubblica; il Comune non può legittimamente rilasciare il titolo prescindendone.
- La legittimità urbanistica o edilizia dell’opera non sostituisce il distinto nulla osta stradale, poiché i diversi titoli assolvono funzioni autonome e tutelano interessi pubblici differenti.
- Il diniego è adeguatamente motivato quando, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, l’amministrazione valuta le osservazioni dell’interessato e indica le ragioni tecniche, documentate anche mediante sopralluoghi e fotografie, per cui l’intervento può incidere sulla sicurezza della circolazione o sulla fruibilità dello spazio pubblico.
- L’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 non trova applicazione in ogni procedimento nel quale siano coinvolte più amministrazioni, ma richiede il modello procedimentale previsto dalla norma, inclusa la trasmissione formale dello schema di provvedimento nei rapporti tra amministrazioni o gestori pubblici.
Diniego del nulla osta stradale per uno sporto porticato
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro la Città Metropolitana di Napoli, per l’annullamento del diniego relativo all’occupazione permanente in sanatoria di un tratto di soprassuolo stradale nel centro abitato di Lacco Ameno.
Premesse e procedimento amministrativo
Nel corso di un’attività ispettiva sulla ex SS 270 è stato accertato un manufatto in ferro e cemento, costituito da uno sporto porticato realizzato sopra il parapetto stradale e in adiacenza al marciapiede, senza il nulla osta dell’ente gestore della strada. L’opera è stata ritenuta difforme dalla precedente copertura riconducibile a una grondaia e potenzialmente incidente sulla sicurezza della circolazione pedonale.
La proprietaria ha presentato istanze per la regolarizzazione dell’occupazione di suolo e soprassuolo pubblico. Dopo una prima comunicazione di improcedibilità, è stata presentata una nuova istanza per il rilascio del nulla osta permanente in sanatoria. La Direzione tecnica strade 2 della Città Metropolitana ha espresso parere negativo, confermandolo dopo l’esame delle memorie della richiedente. La Direzione amministrativa ha quindi comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ha adottato il diniego impugnato.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 20 e 26 del codice della strada e del regolamento COSAP/CUP, sostenendo che uno sporto aggettante non avrebbe comportato sottrazione di suolo pubblico e non sarebbe stato soggetto a un’autorizzazione permanente. Ha inoltre contestato la competenza della Città Metropolitana, il carattere ostativo del parere tecnico, il difetto di istruttoria e motivazione, la mancata considerazione delle memorie, la disparità di trattamento rispetto ad altri sporti presenti lungo la rete stradale e la violazione dell’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990.
La ricorrente ha richiamato il permesso di costruire in sanatoria, l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione sismica già ottenuti, sostenendo che tali titoli avrebbero ricompreso anche lo sporto contestato.
Competenza dell’ente gestore della strada
La Sezione ha interpretato l’art. 26, comma 3, del codice della strada nel senso che, per le strade statali, regionali o provinciali ricadenti in centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il Comune è competente al rilascio del titolo, ma soltanto previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
Poiché la Città Metropolitana di Napoli era l’ente gestore della ex SS 270, essa era legittimata a esprimere il parere tecnico vincolante richiesto dalla disciplina stradale. Il nulla osta costituisce una condizione necessaria per il rilascio del titolo comunale e non può essere sostituito dai distinti titoli edilizi, paesaggistici o sismici.
Istruttoria, motivazione e sicurezza stradale
Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato e preceduto da un’istruttoria puntuale. L’amministrazione ha effettuato un sopralluogo, raccolto documentazione fotografica, valutato le caratteristiche strutturali e volumetriche dell’opera e comunicato i motivi ostativi alla richiedente.
La successiva valutazione delle memorie non ha superato le criticità già evidenziate. In particolare, lo sporto in cemento armato, proiettato integralmente sul parapetto e posto in adiacenza al marciapiede, è stato ritenuto potenzialmente rischioso per la pubblica incolumità, soprattutto in condizioni atmosferiche avverse, nonché idoneo a determinare un effetto di chiusura percettiva dello spazio pubblico.
Inapplicabilità dell’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990
La censura relativa all’asserita formazione del silenzio-assenso è stata respinta. Secondo la Sezione, l’art. 17-bis non si applica per il solo fatto che nel procedimento siano coinvolte più amministrazioni. La norma presuppone il modello procedimentale previsto dalla disposizione, con la trasmissione formale di uno schema di provvedimento nei rapporti tra amministrazioni o gestori di beni e servizi pubblici.
Nel caso esaminato, il procedimento non era stato attivato mediante conferenza di servizi e non prevedeva la trasmissione formale di uno schema di provvedimento da parte del Comune di Lacco Ameno. Non si è quindi formato alcun silenzio-assenso e il parere negativo non è divenuto inefficace per decorso del termine.
Esito
La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi esaminati e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. Anche la domanda cautelare era stata precedentemente respinta per mancanza del periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 872/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 873/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 874/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 875/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 876/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 877/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →