Sentenza n. 1327/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento – del Decreto Dirigenziale n. 6319 del 13 giugno 2022, giusta pubblicazione sul sito internet della Regione Calabria del 20 giugno 2022, avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria definitiva in merito all'Avviso Pubblico per la Concessione di contributi per Grandi Eventi Turistici a carattere Sportivo” (All.1); – del Decreto Dirigenziale n. 5270 del 16 maggio 2022, di “Approvazione elenchi provvisori delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili” (All. 2); - di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per l'Associazione ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti regionali di approvazione degli elenchi provvisori e della graduatoria definitiva per la concessione di contributi destinati a grandi eventi turistici a carattere sportivo, con esclusione dell’associazione per punteggio inferiore alla soglia minima
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato la graduatoria definitiva e gli atti presupposti deducendo: la violazione del termine di 60 giorni previsto dall’art. 4.5.1 dell’avviso per la conclusione della valutazione delle domande; la violazione del termine di 40 giorni previsto dall’art. 4.5.5 per la conclusione dei lavori della commissione di valutazione; la mancata nomina della commissione entro cinque giorni dalla presentazione delle domande e la mancata pubblicazione del relativo decreto; l’incompletezza dell’art. 6.5 dell’avviso, per l’omessa indicazione di indirizzi e recapiti per richieste informative o segnalazioni; il difetto di motivazione dell’esclusione, ritenuta fondata sul generico richiamo all’inammissibilità della domanda, nonostante la pretesa ammissibilità della stessa.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati perché la violazione di termini procedimentali non perentori, in assenza di una disposizione che vi colleghi la perdita del potere o l’illegittimità dell’atto finale, non incide sulla validità del provvedimento, potendo eventualmente rilevare soltanto ai fini della responsabilità risarcitoria da ritardo. La censura relativa alla mancata pubblicazione del decreto di nomina della commissione è stata ritenuta priva di interesse concreto: la ricorrente non ha dedotto né dimostrato l’illegittima composizione della commissione o l’esistenza di incompatibilità, limitandosi a denunciare un’omissione formale. Per la stessa ragione è stata respinta la doglianza sull’assenza di recapiti informativi nell’avviso, non avendo l’associazione allegato di avere incontrato concrete difficoltà nella partecipazione o di essersi attivata senza esito per ottenere chiarimenti. Quanto alla motivazione dell’esclusione, il Collegio ha rilevato che l’allegato al decreto indicava espressamente il punteggio inferiore a 60 e il riferimento al punto 4.6.2 dell’avviso; tale motivazione rendeva chiaramente comprensibile la ragione dell’esclusione. La ricorrente, inoltre, non ha indicato specifici errori nella valutazione del punteggio né elementi idonei a giustificarne uno diverso. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 4.5.1 dell’Avviso pubblico
la durata del processo di valutazione delle domande non si protrarrà oltre i 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell’Avviso
Il termine previsto dall’avviso per la conclusione della valutazione, non assistito da una previsione di perentorietà o da specifiche conseguenze invalidanti, non determina l’illegittimità dell’atto finale se violato.
art. 4.5.5 dell’Avviso pubblico
La Commissione di valutazione effettuerà la valutazione di merito delle domande di contributo sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera c), descritti al paragrafo 4.6. La Commissione concluderà i suoi lavori entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione delle domande ritenute ammissibili a valutazione
Il termine per la conclusione dei lavori della commissione è stato considerato non perentorio; la sua violazione non comporta, di per sé, l’invalidità della graduatoria.
art. 4.6.2 dell’Avviso pubblico
Le domande che non raggiungono il punteggio soglia pari a 60 non saranno ammesse a finanziamento
Il mancato raggiungimento della soglia di 60 punti costituisce ragione sufficiente per l’esclusione dal finanziamento, purché indicato nella motivazione dell’atto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La violazione di un termine procedimentale non perentorio, in assenza di una disposizione normativa o della lex specialis che colleghi espressamente al suo superamento la perdita del potere o l’invalidità dell’atto finale, non determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo; il ritardo può eventualmente rilevare sul piano risarcitorio, ove ne ricorrano tutti i presupposti.
- La censura relativa alla mancata pubblicazione di un atto endoprocedimentale è priva di interesse concreto quando il ricorrente deduca soltanto l’omissione formale e non alleghi conseguenze sostanziali, quali l’illegittima composizione dell’organo, incompatibilità dei componenti o altra effettiva lesione della posizione partecipativa.
- Le violazioni meramente formali delle garanzie procedimentali non conducono all’annullamento dell’atto quando il ricorrente non dimostri che esse abbiano inciso concretamente sulla partecipazione, sulla valutazione della domanda o sulla legittimità sostanziale del provvedimento.
- La motivazione dell’esclusione da una procedura comparativa è sufficiente quando indica il punteggio conseguito, la soglia minima prevista dall’avviso e la disposizione applicata, senza che sia necessario un ulteriore approfondimento se il concorrente non deduce specifici errori nella valutazione.
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