Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01981/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per i reati contestati è rimasta ferma, senza modifiche al trattamento sanzionatorio richiesto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. con giudizio di prevalenza anziché di equivalenza. La Corte ha ritenuto il motivo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava in modo puntuale gli elementi posti a fondamento della censura; inoltre lo ha giudicato manifestamente infondato, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente corretta e non presentava evidenti illogicità.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Indica il reato base di furto oggetto della condanna confermata in appello e non inciso dalla decisione di legittimità.

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Richiama le aggravanti del furto contestate e definitivamente ritenute in sentenza.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il loro diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Stabilisce il requisito di specificità dei motivi di ricorso; il motivo è stato reputato generico e quindi inammissibile.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura generica e non specifica, priva dell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono l'errore denunciato.
  • Nel sindacato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole emerso dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • Una motivazione del diniego delle attenuanti generiche che sia logicamente coerente e priva di manifeste illogicità resiste al controllo di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.