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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49967/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Palmiero Simmaco impugnava la sentenza per averlo ritenuto capo e promotore di un'associazione a delinquere finalizzata a truffe assicurative, censurando l'uso di un apporto economico e l'attività preparatoria come prova della qualità di promotore; contestava inoltre la qualificazione e la quantificazione del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 e l'applicazione della continuazione tra associazione e furto aggravato. Capone Agostino deduceva vizi nella mancata rinnovazione dell'istruttoria (mancato confronto con la persona offesa "Comune" e non escussione dei testi richiesti), censurava l'attendibilità della persona offesa e il travisamento della prova, l'uso di dichiarazioni altrui, l'incongruità tra profilo criminale e fatti contestati (furto per modica somma), errori sulla qualificazione del reato di stupefacenti e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto applicabile la regola della "doppia conforme" (la Corte d'appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio del Tribunale e ha confermato le conclusioni), per cui i motivi che non si confrontano specificamente con la motivazione di appello sono inammissibili. Quanto a Palmiero, la Corte ha ritenuto che il ruolo di promotore fosse adeguatamente desumibile non solo dall'apporto economico ma dalla partecipazione agli incontri iniziali, dal reclutamento, dal predisporre mezzi e dall'uso di intercettazioni che ne evidenziavano il ruolo di vertice; ha respinto le censure sulla configurazione del reato di stupefacenti e sulla continuazione tra reati, confermando che i furti e la cessione di droga erano scollegati dall'associazione dedita alle truffe assicurative. Quanto a Capone, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione di non rinnovare l'istruttoria (ritenuta non necessaria rispetto al materiale già acquisito), ha ritenuto attendibile la testimonianza di "Comune" perché riscontrata dalle intercettazioni, e ha motivato il diniego dell'attenuante in relazione alla sproporzione e alla pervicacia della richiesta estorsiva. Sono state imposte le spese processuali e una sanzione di €3.000,00 alla Cassa delle ammende; Palmiero è stato anche condannato a rifondere le spese della parte civile.

Norme richiamate

  • artt. 110, 11, 61 n.2, 48 e 470 cod. pen.

    Norme penali richiamate nella descrizione dei reati contestati; la Corte non ha modificato la qualificazione delle condotte così come ricostruite dai giudici di merito

  • art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90

    Norma relativa al traffico di stupefacenti: la Corte di legittimità ha ritenuto inammissibili le censure relative alla quantificazione e alla qualificazione del fatto, non essendo ammessa rivalutazione del merito in Cassazione

  • art. 80 lett. a) b) D.P.R. n. 309/90

    Aggravanti richiamate nell'imputazione per reati di stupefacenti; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi difensivi in ordine alla configurabilità dell'aggravante

  • art. 81 cod. pen. (c.p.v.)

    Richiamo alla recidiva/concorrente aggravante nella imputazione; la Corte non ha ritenuto vizi nella motivazione in proposito

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    Attenuante della minore gravità: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente il diniego, valutando la non irrilevanza della somma richiesta e la pervicacia della condotta

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Norma sulle garanzie alle dichiarazioni della persona informata sui fatti: la Corte territoriale ha considerato che la persona offesa era stata già sentita con le garanzie previste dall'art.210

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: applicata per condannare i ricorrenti alle spese e per infliggere la somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" (Tribunale e Corte d'appello concordi), la Corte di Cassazione limita l'esame ai vizi di diritto e all'eventuale travisamento della prova solo se il giudice d'appello ha valutato atti probatori non esaminati dal primo giudice o se il motivo è specifico e non meramente reiterativo.
  • Il ruolo di promotore o capo di un'associazione a delinquere può essere desunto anche da elementi come il finanziamento del sodalizio, la partecipazione a incontri organizzativi, il reclutamento di persone per i reati e le intercettazioni che mostrino la direzione o l'alimentazione dell'attività criminosa.
  • L'istanza di rinnovazione dell'istruttoria in appello può essere respinta se il giudice motiva che il materiale già acquisito è sufficiente e che gli accertamenti richiesti non avrebbero carattere decisivo rispetto alle prove esistenti; il mancato dettagliato esame di tale decisione può essere censurato solo se mancante di qualsiasi motivazione.
  • La configurazione della continuazione tra un reato associativo e reati "fine" richiede elementi concreti che dimostrino la programmabilità dei singoli reati (omogeneità, contiguità spazio-temporale, sistematicità, programmazione almeno nelle linee essenziali); l'esistenza di un collegamento astratto non è sufficiente.
  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione di merito delle prove: molte censure (travisamento o valutazione della attendibilità dei testi) sono inammissibili se si limitano a riproporre una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito.
  • Le richieste di attenuanti o di qualificazioni meno gravi (es. minima entità nello stupefacente) richiedono che il difensore ponga in evidenza elementi specifici non valutati o nuovi elementi probatori; altrimenti la censura rischia di essere dichiarata inammissibile.
  • L'inammissibilità di ricorsi può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende, specie se la Corte rileva profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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