Cassazione Penale, Sentenza n. 49967/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Palmiero Simmaco impugnava la sentenza per averlo ritenuto capo e promotore di un'associazione a delinquere finalizzata a truffe assicurative, censurando l'uso di un apporto economico e l'attività preparatoria come prova della qualità di promotore; contestava inoltre la qualificazione e la quantificazione del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 e l'applicazione della continuazione tra associazione e furto aggravato. Capone Agostino deduceva vizi nella mancata rinnovazione dell'istruttoria (mancato confronto con la persona offesa "Comune" e non escussione dei testi richiesti), censurava l'attendibilità della persona offesa e il travisamento della prova, l'uso di dichiarazioni altrui, l'incongruità tra profilo criminale e fatti contestati (furto per modica somma), errori sulla qualificazione del reato di stupefacenti e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto applicabile la regola della "doppia conforme" (la Corte d'appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio del Tribunale e ha confermato le conclusioni), per cui i motivi che non si confrontano specificamente con la motivazione di appello sono inammissibili. Quanto a Palmiero, la Corte ha ritenuto che il ruolo di promotore fosse adeguatamente desumibile non solo dall'apporto economico ma dalla partecipazione agli incontri iniziali, dal reclutamento, dal predisporre mezzi e dall'uso di intercettazioni che ne evidenziavano il ruolo di vertice; ha respinto le censure sulla configurazione del reato di stupefacenti e sulla continuazione tra reati, confermando che i furti e la cessione di droga erano scollegati dall'associazione dedita alle truffe assicurative. Quanto a Capone, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione di non rinnovare l'istruttoria (ritenuta non necessaria rispetto al materiale già acquisito), ha ritenuto attendibile la testimonianza di "Comune" perché riscontrata dalle intercettazioni, e ha motivato il diniego dell'attenuante in relazione alla sproporzione e alla pervicacia della richiesta estorsiva. Sono state imposte le spese processuali e una sanzione di €3.000,00 alla Cassa delle ammende; Palmiero è stato anche condannato a rifondere le spese della parte civile.
Norme richiamate
artt. 110, 11, 61 n.2, 48 e 470 cod. pen.
Norme penali richiamate nella descrizione dei reati contestati; la Corte non ha modificato la qualificazione delle condotte così come ricostruite dai giudici di merito
art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90
Norma relativa al traffico di stupefacenti: la Corte di legittimità ha ritenuto inammissibili le censure relative alla quantificazione e alla qualificazione del fatto, non essendo ammessa rivalutazione del merito in Cassazione
art. 80 lett. a) b) D.P.R. n. 309/90
Aggravanti richiamate nell'imputazione per reati di stupefacenti; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi difensivi in ordine alla configurabilità dell'aggravante
art. 81 cod. pen. (c.p.v.)
Richiamo alla recidiva/concorrente aggravante nella imputazione; la Corte non ha ritenuto vizi nella motivazione in proposito
art. 62 n.4 cod. pen.
Attenuante della minore gravità: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente il diniego, valutando la non irrilevanza della somma richiesta e la pervicacia della condotta
art. 210 cod. proc. pen.
Norma sulle garanzie alle dichiarazioni della persona informata sui fatti: la Corte territoriale ha considerato che la persona offesa era stata già sentita con le garanzie previste dall'art.210
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: applicata per condannare i ricorrenti alle spese e per infliggere la somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (Tribunale e Corte d'appello concordi), la Corte di Cassazione limita l'esame ai vizi di diritto e all'eventuale travisamento della prova solo se il giudice d'appello ha valutato atti probatori non esaminati dal primo giudice o se il motivo è specifico e non meramente reiterativo.
- Il ruolo di promotore o capo di un'associazione a delinquere può essere desunto anche da elementi come il finanziamento del sodalizio, la partecipazione a incontri organizzativi, il reclutamento di persone per i reati e le intercettazioni che mostrino la direzione o l'alimentazione dell'attività criminosa.
- L'istanza di rinnovazione dell'istruttoria in appello può essere respinta se il giudice motiva che il materiale già acquisito è sufficiente e che gli accertamenti richiesti non avrebbero carattere decisivo rispetto alle prove esistenti; il mancato dettagliato esame di tale decisione può essere censurato solo se mancante di qualsiasi motivazione.
- La configurazione della continuazione tra un reato associativo e reati "fine" richiede elementi concreti che dimostrino la programmabilità dei singoli reati (omogeneità, contiguità spazio-temporale, sistematicità, programmazione almeno nelle linee essenziali); l'esistenza di un collegamento astratto non è sufficiente.
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione di merito delle prove: molte censure (travisamento o valutazione della attendibilità dei testi) sono inammissibili se si limitano a riproporre una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito.
- Le richieste di attenuanti o di qualificazioni meno gravi (es. minima entità nello stupefacente) richiedono che il difensore ponga in evidenza elementi specifici non valutati o nuovi elementi probatori; altrimenti la censura rischia di essere dichiarata inammissibile.
- L'inammissibilità di ricorsi può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende, specie se la Corte rileva profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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