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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36057/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra reati accertati con sentenze irrevocabili (punti 1-3 del provvedimento impugnato). Il Tribunale di Velletri, con ordinanza del 28/11/2022, aveva rigettato l'istanza ritenendo ostativa l'eterogeneità esecutiva delle condotte. Il ricorrente ha impugnato per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della continuazione nonostante sussistesse correlazione, contiguità temporale e tipologica tra i fatti. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso perché il Tribunale non ha fornito una motivazione adeguata e analitica: ha espresso affermazioni generiche e apodittiche senza confrontarsi con elementi obiettivi (ad es. la contiguità temporale dei furti del 10/07/2012 e del 30/07/2012) e senza spiegare perché non fosse configurabile un disegno criminoso unitario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Velletri per un nuovo giudizio conforme ai principi di diritto enunciati. I principi richiamati includono l'onere del giudice dell'esecuzione di valutare concretamente e motivare se le condotte siano parte di un unico programma criminoso, distinguendo tale figura dalla semplice reiterazione o da un "programma di vita" delinquenziale, e il divieto di basare il diniego su affermazioni generiche o non fondate sulle risultanze processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La norma consente il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte interpreta che per applicarla occorre dimostrare che le violazioni siano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine e progettato almeno nelle sue linee essenziali. Non sono sufficienti indizi meramente presuntivi o argomentazioni generiche.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. è necessario dimostrare che le condotte costituiscono un programma criminoso unitario, concepito almeno nelle sue caratteristiche essenziali, e finalizzato a un risultato comune.
  • La contiguità temporale e la tipologia omogenea dei reati sono elementi rilevanti e vanno esaminati concretamente dal giudice dell'esecuzione; date ravvicinate e analogia del modus operandi rafforzano l'ipotesi di preordinazione.
  • Il rigetto dell'istanza deve essere motivato in modo analitico: affermazioni generiche o apodittiche sono insufficienti e determinano annullamento per motivazione apparente.
  • La continuazione non deve essere confusa con l'abitualità o la professionalità nel reato; quest'ultime circostanze rispondono a criteri diversi (recidiva, abitualità) e non giustificano di per sé il diniego della continuazione.
  • In caso di motivazione insufficiente il ricorso in cassazione ha elevate probabilità di accoglimento e il giudice dovrà compiere una valutazione motivata sui profili tipologici e cronologici delle condotte per confermare o escludere la continuazione.

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