Cassazione Penale, Sentenza n. 16517/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rigetto dell'istanza risarcitoria ex art. 35-ter L. 26/07/1975 n. 354. Il motivo di cassazione dedotto era la violazione delle norme processuali per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia: in particolare, il difensore iniziale aveva nominato un sostituto processuale (limitato alla proposizione del ricorso per Cassazione) e, dopo che la Corte di cassazione aveva trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza riqualificando il ricorso come reclamo, il Tribunale aveva notificato l'avviso di udienza al sostituto nominato per la Cassazione anziché al difensore di fiducia titolare, senza verificare che la nomina del sostituto fosse limitata alla proposizione del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la nomina del sostituto per Cassazione cessa con la trasmissione degli atti al Tribunale (art. 568 c.p.p.) e che la notifica doveva essere indirizzata al difensore di fiducia. Ha inoltre rilevato che l'omessa comunicazione ad uno dei difensori di fiducia integra una nullità a regime intermedio che non risulta sanata nel caso di specie. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter
Disciplina la possibilità di ottenere il risarcimento per gli effetti della detenzione; da tale norma traeva origine l'istanza risarcitoria che era stata rigettata e poi oggetto di impugnazione.
art. 102 c.p.p.
Consente al difensore di nominare un sostituto processuale che esercita i suoi diritti e doveri, ma non altera la titolarità dell'ufficio del difensore originario; la sostituzione può essere limitata ad uno specifico atto (es. proposizione del ricorso per Cassazione) e, cessata la causa della sostituzione, il difensore originario riprende le funzioni.
art. 568 c.p.p.
La trasmissione degli atti dalla Corte di cassazione al giudice del rinvio (qui il Tribunale di sorveglianza) produce la cessazione della causa che aveva determinato la sostituzione per la proposizione del ricorso in Cassazione; quindi decadono gli effetti della nomina del sostituto limitata alla Cassazione.
art. 97, comma 4, c.p.p.
Prevede la nomina del difensore d'ufficio in udienza in mancanza del difensore di fiducia; nel caso in esame in udienza è stato designato un difensore di ufficio in sostituzione di quello erroneamente ritenuto presente.
art. 182, comma 2, c.p.p.
Stabilisce che l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza a uno dei difensori costituisce una nullità a regime intermedio che si intende sanata se non eccepita in udienza dal difensore presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio; nel presente caso la Corte ha ritenuto che la nullità non risultava sanata.
Massime di principio
- La nomina di un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 c.p.p. può essere limitata ad uno specifico atto (es. proposizione del ricorso per Cassazione); tale sostituzione cessa quando gli atti vengono trasmessi al giudice di merito o di rinvio, per effetto della quale le notifiche devono essere indirizzate al difensore di fiducia titolare.
- Se è presente più di un difensore (o è indicato un difensore di fiducia e un altro nominato in sede di notifica), l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a uno di essi integra una nullità a regime intermedio: detta nullità è sanabile solo se eccepita in udienza dal difensore presente o viene in altro modo rimossa secondo i criteri di legge (art. 182 c.p.p.).
- Il giudice di legittimità, nel controllo di una doglianza processuale, può prescindere dalla motivazione del giudice di merito ed accedere agli atti per valutare la correttezza in diritto della decisione impugnata.
- Nelle procedure camerali è essenziale verificare sempre il perimetro e la durata della nomina di eventuali sostituti processuali per determinare correttamente a chi devono essere indirizzate le notifiche di udienza; errori in tal senso possono determinare l'annullamento e il rinvio del provvedimento impugnato.
- Prassi consigliata: prima di disporre notifiche d'udienza, controllare l'atto di nomina del sostituto (limiti temporali/oggettivi), notificare altresì ai difensori confermati e, in caso di contenzioso, sollevare tempestivamente eventuali nullità in udienza per evitarne la perdita per sanatoria.
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