Ordinanza n. 21/2026 - Parma, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo della nota prot. 0001180/2024 del 9 febbraio 2024, a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Vigolzone, recante “servizio distribuzione gas; procedimento connesso alla Vs. istanza di rideterminazione del canone concessorio post scadenza naturale; relazione post incontro”; ………………..per l’accertamento… dell’obbligo del Comune di Vigolzone di avviare il procedimento funzionale alla rivalutazione delle condizioni di affidamento della concessione per la distribuzione del gas naturale, adottando le misure necessarie a riequilibrare il rapporto contrattuale; quanto ai motivi aggiunti - della determinazione n. 627 del 3 ottobre 2024, con la quale il Comune di Vigolzone ha adottato “determinazione conclusiva del procedimento sull’istanza di GP Infrastrutture S.r.l. di rideterminazione del canone concessorio della distribuzione del gas previsto dal contratto di concessione rep. n. 603/2010”; - delle note in data 9 ottobre 2024 prot. nn. 7756 e 7757, con cui il Comune di Vigolzone chiede di pagare il saldo del canone concessorio per il 2023 e l’acconto 2024; …………. per l’accertamento… del diritto della ricorrente alla riduzione del canone concessorio, nell’ambito della richiesta revisione delle condizioni economiche del servizio, secondo buona fede e in misura congrua; …………… per la condanna… del Comune di Vigolzone a risarcire i danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale relativa all’istanza di rideterminazione del canone concessorio post scadenza naturale, nonché, con motivi aggiunti, determinazione conclusiva di rigetto o definizione dell’istanza e richieste di pagamento del canone
Esito
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la nota del Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune relativa al procedimento avviato a seguito della richiesta di rideterminazione del canone concessorio per la distribuzione del gas naturale. Con il ricorso introduttivo ha chiesto anche l’accertamento dell’obbligo del Comune di avviare il procedimento funzionale alla rivalutazione delle condizioni di affidamento e di adottare misure di riequilibrio del rapporto contrattuale. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione conclusiva del procedimento sull’istanza di rideterminazione del canone e le successive richieste di pagamento del saldo del canone relativo al 2023 e dell’acconto relativo al 2024. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla riduzione del canone secondo buona fede e in misura congrua, nonché la condanna del Comune al risarcimento dei danni. L’ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti né le pretese sostanziali, limitandosi a rilevare l’assenza di recente attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori. La società ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dichiarare motivatamente se permane l’interesse alla decisione di merito e, in caso affermativo, aggiornare la situazione della controversia, comunicando e documentando eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicando l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Anche il Comune deve verificare la completezza della propria difesa, integrarla se necessario e riferire su fatti o atti sopravvenuti, nonché su eventuali circostanze idonee a far ritenere cessata la materia del contendere o sopravvenuta la carenza di interesse. Il giudice avverte che l’inerzia delle parti, in particolare della ricorrente dopo l’ordinanza istruttoria, potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., traendo elementi dal comportamento processuale ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. La trattazione in udienza pubblica sarà calendarizzata dopo l’adempimento degli incombenti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
L’inerzia della parte ricorrente, protratta anche dopo un’ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice ai fini probatori, anche con riferimento alla permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La condotta processuale delle parti, inclusa la mancata ottemperanza agli incombenti disposti dal giudice, può essere valorizzata nella valutazione della possibile sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando non risulti da tempo alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre un’istruttoria finalizzata a verificare l’attualità dell’interesse e la sopravvenienza di fatti o atti rilevanti.
- Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un’ordinanza istruttoria espressamente diretta ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può desumere da tale comportamento un inequivoco disinteresse attuale e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento rilevante anche per accertare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Come è indicizzato
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