Sentenza n. 226/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 299/2022 del Tribunale di Enna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Commissario ad acta che invitava l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna a corrispondere ai beneficiari gli oneri ENPAV e IRAP illegittimamente addebitati loro per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2016
Esito
Favorevole al resistente (beneficiari del giudicato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha proposto reclamo contro la nota del Commissario ad acta adottata nell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Enna n. 299/2022, deducendo eccesso di potere del Commissario, violazione e falsa applicazione del giudicato e travisamento dei fatti. Secondo l’Azienda, il Commissario avrebbe ordinato il pagamento di differenze retributive per il periodo 2010-2016, nonostante la sentenza civile avesse rigettato la domanda relativa alle differenze retributive per il medesimo periodo. Il Commissario ad acta e i beneficiari del giudicato hanno sostenuto l’infondatezza del reclamo, rilevando che l’intervento commissariale riguardava esclusivamente la restituzione degli oneri ENPAV e IRAP posti illegittimamente a carico dei professionisti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il reclamo. Ha richiamato la sentenza del CGARS n. 906/2024, che aveva confermato l’obbligo dell’Azienda di dare esecuzione al giudicato nella parte in cui riconosceva il diritto dei beneficiari a percepire il trattamento economico al netto delle ritenute ENPAV e IRAP a carico dell’Azienda e a vedersi attribuire un monte ore settimanale di 18 ore, o comunque proporzionato alla retribuzione spettante al 31 dicembre 2008. Il giudice ha precisato che il Commissario non aveva disposto il pagamento di generiche differenze retributive, ma aveva chiesto la corresponsione degli importi addebitati ai professionisti, nel periodo dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2016, a titolo di oneri previdenziali e fiscali gravanti sull’Azienda. Tale attività rientrava nell’esecuzione del giudicato, poiché l’addebito ai dipendenti degli oneri ENPAV e IRAP dovuti dal datore di lavoro determinava un’ingiusta decurtazione del trattamento economico. Il dies a quo era stato individuato in relazione al periodo di prestazione dell’attività con un monte ore inferiore a 18 ore settimanali, non sulla base di una diversa pronuncia giudiziaria. Il TAR ha tuttavia precisato che il Commissario, quale organo del giudice dell’ottemperanza, deve effettuare i conteggi sulla base della documentazione relativa ai pagamenti delle retribuzioni, nella disponibilità dell’Amministrazione, che è tenuta a esibirla; può utilizzare il prospetto prodotto dai beneficiari, ma deve motivare sui criteri di calcolo adottati. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e il reclamo contro gli atti del commissario ad acta; il TAR ha esercitato il controllo sulla conformità dell’atto commissariale al giudicato.
art. 112 c.p.a.
Richiamato quale quadro normativo del giudizio di ottemperanza, nel quale rientra l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può adottare gli atti necessari a dare attuazione al contenuto effettivo del giudicato, quale risulta dal dispositivo interpretato alla luce della motivazione, senza essere vincolato da una lettura meramente nominalistica delle somme dovute.
- Se il giudicato riconosce il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico al netto degli oneri previdenziali e fiscali posti a carico del datore di lavoro, l’esecuzione può comprendere la restituzione degli importi ENPAV e IRAP illegittimamente addebitati al lavoratore, anche quando sia stata respinta una distinta domanda di differenze retributive.
- L’individuazione del periodo cui riferire gli importi dovuti deve essere collegata al periodo nel quale si è verificata la violazione accertata dal giudicato, purché tale delimitazione sia coerente con il contenuto della pronuncia da eseguire.
- Il commissario ad acta deve determinare il dovuto sulla base della documentazione contabile e retributiva pertinente, che l’amministrazione è tenuta a esibire; il prospetto elaborato dal beneficiario può essere utilizzato come elemento di riferimento, ma non esonera il commissario dall’obbligo di motivare i criteri di calcolo.
- Il reclamo contro l’atto del commissario ad acta è infondato quando l’atto costituisce attuazione del giudicato e non introduce una nuova pretesa estranea all’oggetto della pronuncia da eseguire.
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