Cassazione Civile, Ordinanza n. 11747/2025 del 05/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce da un prolungato demansionamento del lavoratore, già accertato nei precedenti gradi di merito per vari periodi tra il 2002 e il 2011, con conseguente condanna della società al risarcimento di danni biologici e non patrimoniali e, in sede di rinvio, anche del danno alla professionalità. La Corte d'appello di rinvio ha liquidato quest'ultimo danno in via equitativa, usando come parametro il 50% della retribuzione media mensile percepita nel periodo del demansionamento, detraendo un acconto già versato dalla società e riconoscendo ulteriori interessi e rivalutazione dalla decisione al saldo. Il lavoratore ricorre per cassazione sostenendo che la liquidazione sia arbitraria e immotivata perché avrebbe ridotto senza giustificazione il parametro già utilizzato in primo grado, che abbia violato il principio di integrale reintegrazione del danno da fatto illecito non rivalutando correttamente il credito e applicando male rivalutazione e interessi anche sull'acconto, e che abbia liquidato le spese di primo grado sotto i minimi tariffari. La società resiste e propone ricorso incidentale contestando anzitutto la stessa configurabilità di un danno professionale risarcibile, deducendo insufficienza degli indici presuntivi, violazione delle norme su prova, demansionamento e liquidazione del danno, nonché omessa pronuncia sulle sue difese; sostiene inoltre che il lavoratore avrebbe tollerato per anni la situazione senza reagire, contribuendo o comunque non evitando il preteso pregiudizio.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso incidentale della società e rigetta i primi tre motivi del ricorso principale del lavoratore. Accoglie invece, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso principale relativo alle spese di lite: cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado e decide nel merito rideterminando tali spese in € 9.459,00 oltre accessori, confermando invece le spese di appello, cassazione e rinvio come già liquidate dalla corte territoriale. La Corte conferma anche la liquidazione del danno alla professionalità operata in sede di rinvio, ritenendo legittima la valutazione equitativa e corretta la modalità di calcolo all'attualità con detrazione dell'acconto già pagato.
Norme richiamate
art. 2729 c.c.
il danno da demansionamento può essere provato anche per presunzioni, purché gli elementi allegati siano gravi, precisi e concordanti e consentano un ragionamento inferenziale attendibile.
art. 2103 c.c.
la violazione dei doveri di corretta adibizione alle mansioni integra il demansionamento rilevante ai fini risarcitori, ma il danno non è automatico.
art. 2697 c.c.
chi chiede il risarcimento deve allegare e provare gli elementi da cui desumere il pregiudizio, anche tramite presunzioni.
art. 414 c.p.c.
richiamato dalla società nel contestare la sufficienza degli atti introduttivi e delle allegazioni del lavoratore.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla società per censurare l'apprezzamento delle risultanze di causa.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla società per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di rinvio.
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte precisa che non vi è omissione se la decisione è incompatibile con le tesi non espressamente affrontate.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se espone, anche concisamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non occorre replicare a ogni singola argomentazione.
art. 360 c.p.c.
è il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti.
art. 1223 c.c.
invocato per sostenere il principio di integrale reintegrazione del danno risarcibile.
art. 1277 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il principio nominalistico in un credito di valore; la Corte, però, qualifica la liquidazione come effettuata all'attualità.
art. 1219 c.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre il diritto agli interessi da mora e ai frutti finanziari sul capitale risarcitorio.
art. 1226 c.c.
base della liquidazione equitativa del danno alla professionalità.
art. 1227 c.c.
richiamato dalla società per sostenere un concorso del danneggiato o il dovere di attivarsi per evitare il danno; la Corte non accoglie tale impostazione.
art. 1175 c.c.
richiamato dalla società in chiave di correttezza del comportamento del lavoratore.
art. 1375 c.c.
richiamato dalla società in chiave di buona fede nell'esecuzione del rapporto.
art. 91 c.p.c.
regola la condanna alle spese secondo soccombenza; la Corte corregge la liquidazione delle spese di primo grado.
art. 10 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di valore della causa ai fini delle spese.
art. 14 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del valore della controversia.
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24
richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione degli onorari.
D.M. 55/2014
la liquidazione dei compensi deve avvenire tenendo conto del valore della causa e, nei giudizi di pagamento di somme, normalmente dell'importo attribuito alla parte creditrice; i minimi tabellari non possono essere compressi senza adeguata base.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente la decisione nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Il danno da demansionamento e dequalificazione professionale non è in re ipsa: il lavoratore deve allegare e provare, anche tramite presunzioni, circostanze concrete idonee a dimostrare il pregiudizio subito.
- Ai fini della prova del danno professionale sono rilevanti la durata del demansionamento, la qualità e quantità delle mansioni svolte, il livello della professionalità coinvolta, la concreta collocazione lavorativa e ogni altra circostanza fattuale che consenta un ragionamento inferenziale attendibile.
- La liquidazione del danno alla professionalità può avvenire in via equitativa e il giudice di merito può utilizzare, come parametro, la retribuzione percepita, purché la scelta sia coerente con le circostanze del caso e consenta una personalizzazione del ristoro.
- Quando il danno è liquidato all'attualità, l'importo riconosciuto deve essere omogeneo rispetto ad eventuali acconti già versati, così da consentire una detrazione corretta di somme comprensive degli accessori già maturati.
- Non vi è omessa pronuncia se il giudice, pur non esaminando espressamente ogni deduzione, adotta una decisione incompatibile con la tesi non accolta e dà conto in modo sufficiente degli elementi fattuali e giuridici decisivi.
- Nella liquidazione delle spese di lite, in cause di pagamento di somme di denaro, il valore della controversia va di regola riferito all'importo riconosciuto alla parte vittoriosa; la regolazione delle spese può essere corretta in cassazione quando la liquidazione sia inferiore ai parametri applicabili senza adeguata motivazione.
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