Ordinanza n. 4250/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del DECRETO N°110236 del 20.04.2026 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO inviato al ricorrente in pari data di diniego della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero per la classe di concorso sostegno ADSS (all.1), emanato in adempimento alla sentenza del TAR LAZIO-Roma Sezione Quarta Bis, n. 1819/2025, intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento; di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da Sanseviero Katia il 29/6/2026: per l’annullamento del decreto n. 13947 del 18/06/2026 dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA/AT SALERNO (all.1), di esclusione dalle graduatorie provinciali di prima fascia e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di II fascia. Per la classe ADSS;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito in Romania per la classe di concorso sostegno ADSS, con motivi aggiunti contro l'esclusione dalle GPS di prima fascia e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di seconda fascia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 20 aprile 2026, adottato in esecuzione di una precedente sentenza del TAR resa in un giudizio sul silenzio-inadempimento, con cui è stata respinta l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero per la classe di concorso sostegno ADSS. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania – Ambito territoriale di Salerno, recante l'esclusione dalle graduatorie provinciali di prima fascia e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di seconda fascia per la medesima classe di concorso. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato, in sostanza, l'inadeguata valutazione della documentazione relativa al percorso formativo svolto all'estero e dell'esperienza professionale maturata, nonché la legittimità del diniego fondato sull'asserita natura non abilitante del titolo e sulle divergenze tra i programmi formativi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, estendendo gli effetti sospensivi al provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania – Ambito territoriale di Salerno, che aveva escluso la ricorrente dalle GPS di prima fascia e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di seconda fascia per la classe ADSS. Il Collegio ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché l'amministrazione non sembrava avere adeguatamente valutato la documentazione completa del percorso formativo e l'esperienza professionale; perché l'obiezione relativa alla natura non abilitante del titolo risultava già superata dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata; e perché la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi avrebbe dovuto essere rigorosa, anche alla luce dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori. Ha inoltre rilevato che le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 21 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La sussistenza dei presupposti cautelari consente la sospensione del provvedimento impugnato e degli effetti rivenienti sul successivo provvedimento amministrativo connesso.
Adunanza plenaria, sentenze nn. 18-22/2022
Le argomentazioni ostative fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo estero sono indicate dal Collegio come già risolte dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero può essere sospeso quando emerga, a un primo e sommario esame, che l'amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione completa del percorso formativo e l'esperienza professionale dell'interessato.
- La motivazione sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale deve essere rigorosa e specifica, anche in considerazione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra i percorsi formativi di Stati diversi non impongono necessariamente il diniego di riconoscimento del titolo, potendo essere superate mediante adeguate misure compensative.
- La sospensione cautelare del diniego di riconoscimento di un titolo estero può produrre effetti anche sul provvedimento consequenziale di esclusione dell'interessato dalle graduatorie scolastiche fondate sul mancato riconoscimento del titolo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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