Cassazione Penale, Sentenza n. 00148/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del PM ex art. 310 c.p.p., ha sostituito la misura dell'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari per i reati di estorsione. Denunciano manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 c.p.p., sostenendo l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, e contestano che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato il tempo decorso, la personalità degli indagati e le ragioni per cui non sarebbe adeguata la misura meno restrittiva originaria.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Motiva che: a) i ricorrenti contestano profili (indizi e esigenze cautelari) estranei al thema decidendum dell'appello cautelare proposto dal PM, violando il principio devolutivo; b) le censure residue sono generiche e non specifiche rispetto alle ragioni di fatto indicate dal Tribunale del riesame. La Corte ritiene congrua la motivazione del Tribunale che aveva rilevato la gravità e la persistenza delle condotte, la pervicacia, la recenza delle azioni (fino al 2024), l'elevato rischio di reiterazione, la prossimità del luogo di dimora ai terreni oggetto delle illecite pretese e l'impervietà del luogo che ostacolava un’efficace vigilanza. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale - art. 310
appello del pubblico ministero avverso le decisioni in materia cautelare
l'appello cautelare del PM era limitato all'adeguatezza della misura applicata dal G.i.p.; la cognizione del giudice del riesame era quindi circoscritta a quel tema
Codice di procedura penale - artt. 273 e 274
condizioni di applicabilità delle misure cautelari (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari)
i ricorrenti hanno invocato l'insussistenza di tali condizioni, ma la Corte ha ritenuto che tali censure non potevano essere sollevate in cassazione nella misura in cui fossero estranee all'appello cautelare promosso dal PM
Disposizioni di attuazione c.p.p. - art. 173
limiti alla motivazione del ricorso nella cassazione per motivi formulati nei limiti strettamente necessari
il ricorso doveva esporre i motivi nei limiti di quanto richiesto dall'art. 173 disp. att.; la Corte osserva che la difesa non ha fornito specificità sufficiente
Codice di procedura penale - artt. 610 e 611
procedimento nel contraddittorio scritto e termini per richiesta di trattazione orale
il procedimento si è svolto per iscritto perché non è stata richiesta la trattazione orale nei termini; la Corte ha deciso sulla base degli atti scritti
Codice di procedura penale - art. 616
conseguenze della declaratoria di inammissibilità, compresa condanna alle spese
in caso di inammissibilità la Corte dispone la condanna alle spese processuali e può irrogare somme a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il principio devolutivo limita l'esame d'appello e d'impugnazione ai soli punti toccati dall'appello: non si possono sollevare in cassazione questioni che non erano oggetto dell'appello originario.
- Le censure sulla sussistenza degli indizi e delle esigenze cautelari sono valutazioni di merito e, in cassazione, risultano ammissibili solo se dimostrano violazione di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimenti specifici al provvedimento impugnato.
- Per la ammissibilità dell'impugnazione è necessario un grado di specificità adeguato: il ricorrente deve confrontarsi punto per punto con le ragioni indicate dal giudice di merito e non limitarsi ad affermazioni generiche o evocative (es. età, pensionamento, tempo decorso).
- Quando il giudice sostituisce una misura meno afflittiva con una più restrittiva deve motivare con elementi concreti (gravità delle condotte, pervicacia, recidiva o rischio di reiterazione, recenza degli atti, difficoltà di vigilanza e prossimità fisica ai luoghi pertinenti) affinché la scelta sia sorretta da adeguata argomentazione.
- In procedure cautelari decise in contraddittorio scritto, chi voglia la trattazione orale deve chiederla nei termini di legge; altrimenti la decisione si basa sugli atti scritti.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione la parte può essere condannata a rifondere le spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende; dunque valutare il rischio finanziario prima di proporre ricorso manifestamente generico o fuori tema.
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