Sentenza n. 972/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione e trasformazione sine titulo di un terreno privato per la realizzazione di una strada, in assenza di decreto di esproprio o acquisizione sanante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, previa declaratoria del proprio diritto di proprietà, la restituzione di un terreno interessato per circa 201 mq dalla realizzazione della strada “S.S. 118 – trazzera Roccabianca”, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’occupazione illegittima. Il terreno era stato incluso in un’occupazione d’urgenza autorizzata con D.A. n. 886 del 12 giugno 1987, della durata massima di tre anni e da eseguire entro quattro mesi, ma il Comune non aveva notificato atti al proprietario, redatto verbale di immissione in possesso o stato di consistenza, adottato il decreto di esproprio né corrisposto indennità. Il ricorrente ha dedotto che, decorso il termine dell’occupazione e in mancanza di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, l’Amministrazione detenesse il bene sine titulo, con permanenza della proprietà privata e obbligo di restituzione previa rimessione in pristino, oltre al risarcimento del danno da mancato godimento del bene. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha accertato che la dichiarazione di pubblica utilità e l’originaria occupazione d’urgenza non erano state seguite dal decreto di esproprio entro i termini di legge e che non era stato adottato alcun provvedimento di acquisizione sanante riferito alla particella in esame. L’occupazione, inizialmente legittima, è quindi divenuta sine titulo per sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. La trasformazione irreversibile del fondo e la realizzazione della strada non hanno prodotto l’acquisto automatico della proprietà da parte del Comune: il giudice ha condannato l’Amministrazione alla restituzione del terreno, previa rimozione delle opere e riduzione in pristino. È stato riconosciuto il danno patrimoniale da mancato godimento del bene per il periodo successivo alla scadenza dell’occupazione autorizzata. In assenza di prova specifica e tenuto conto del lungo tempo trascorso prima dell’iniziativa giudiziaria, il danno è stato determinato in via equitativa nella misura del 5% annuo del valore venale del terreno, da calcolarsi secondo la destinazione urbanistica e la vocazione economica dell’area, senza considerare i vincoli preordinati all’esproprio né gli effetti dell’opera pubblica. Poiché il decreto prevedeva l’esecuzione entro quattro mesi dal 12 giugno 1987 e l’occupazione per non oltre tre anni, il giudice ha individuato il 12 ottobre 1987 come data di apprensione e il 12 ottobre 1990 come scadenza del periodo legittimo, da cui decorre il danno risarcibile. Il Comune è stato onerato, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., di proporre entro 120 giorni una somma risarcitoria congrua secondo tali criteri, fino alla restituzione effettiva. È stata fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare successivamente un provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con conseguente liquidazione dell’indennizzo previsto da tale norma, restando dovuto il risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo. Sono state rigettate la domanda di risarcimento per perdita del bene, poiché la proprietà non era stata trasferita, e la domanda relativa al danno non patrimoniale, non specificamente allegato né provato. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L’acquisizione coattiva del bene illegittimamente trasformato richiede un espresso provvedimento dell’autorità amministrativa; in sua assenza non si produce il trasferimento della proprietà. L’eventuale successiva acquisizione sanante non esclude il risarcimento del danno per il periodo di occupazione sine titulo.
art. 30, comma 3, c.p.a.
Il lungo tempo trascorso prima della proposizione della domanda è stato considerato dal giudice nella determinazione equitativa del risarcimento.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Il Comune è stato onerato di formulare entro 120 giorni una proposta di pagamento determinata secondo i criteri stabiliti nella sentenza.
art. 32 d.P.R. 327/2001
Il valore venale del terreno deve essere determinato considerando la destinazione urbanistica e la vocazione economica dell’area, senza gli effetti dei vincoli preordinati all’esproprio e dell’opera pubblica.
art. 37 d.P.R. 327/2001
La norma è richiamata, insieme all’art. 32, per individuare i criteri di determinazione del valore venale del bene.
Cons. Stato, Ad. Plen., 9 febbraio 2020, n. 2
L’occupazione appropriativa o acquisitiva non costituisce più un modo automatico di acquisto della proprietà: la trasformazione del fondo per la realizzazione dell’opera pubblica non trasferisce il bene alla mano pubblica e permane l’obbligo di restituzione, salvo l’adozione di un espresso provvedimento acquisitivo.
Massime di principio
- La scadenza del termine dell’occupazione d’urgenza senza adozione del decreto di esproprio determina la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e converte l’occupazione originariamente legittima in occupazione sine titulo.
- La trasformazione irreversibile di un bene privato per la realizzazione di un’opera pubblica non trasferisce automaticamente la proprietà all’Amministrazione; in assenza di un espresso provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il proprietario conserva il diritto alla restituzione del bene previa riduzione in pristino.
- La proposizione di una domanda risarcitoria non comporta rinuncia abdicativa alla proprietà del bene occupato e trasformato; la perdita del diritto dominicale richiede un valido titolo traslativo o un espresso provvedimento di acquisizione sanante.
- Il danno da mancato godimento del bene durante l’occupazione sine titulo può essere liquidato equitativamente, in assenza di prova specifica, applicando il 5% annuo del valore venale del terreno, determinato in base alla destinazione urbanistica e alla vocazione economica dell’area, senza considerare i vincoli preordinati all’esproprio né gli effetti dell’opera pubblica.
- Il danno non patrimoniale derivante dall’occupazione sine titulo non è risarcibile in assenza di specifica allegazione e prova; l’art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 327/2001 non introduce una presunzione legale di tale danno.
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