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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27005/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La parte privata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma che, in grado di appello avverso decisione del Giudice di Pace, aveva rigettato il gravame e condannato la stessa alle spese. Il ricorso era affidato a un unico motivo, ma la Corte non entra nel merito perché la società resistente eccepisce preliminarmente l'improcedibilità. La Corte rileva che al ricorso non era allegata né depositata la copia autentica della sentenza impugnata, pur essendo la sentenza indicata come notificata alla ricorrente in data 13/02/2020. Inoltre, dalla certificazione di cancelleria risultava che il ricorso notificato alla resistente il 18/03/2020 non era stato iscritto a ruolo nel periodo rilevante ai sensi dell'art. 369 c.p.c. La ricorrente, nelle memorie, contestava in modo generico le osservazioni del relatore e sosteneva che i rilievi attinenti alla produzione documentale attenessero al merito, senza però confutare specificamente il mancato deposito della sentenza notificata. La Corte richiama il principio per cui il controllo sull'adempimento dell'onere di deposito ex art. 369 c.p.c. precede ogni esame di tempestività o di ammissibilità del ricorso. Viene altresì considerata, ma ritenuta comunque irrilevante ai fini decisivi, la disciplina emergenziale Covid sulla sospensione dei termini, perché anche ipotizzando la proroga il deposito non risultava comunque effettuato. La resistente aveva anche chiesto la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ma la Corte esclude i presupposti della mala fede o colpa grave.

La decisione

La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché non era stata depositata la copia notificata della sentenza impugnata e il ricorso non risultava iscritto a ruolo nel termine rilevante. Conseguentemente condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Viene invece respinta la richiesta della resistente di condanna per პასუხისმგabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., poiché l'iniziativa processuale, pur opinabile, non è ritenuta connotata da abuso del processo.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    nel giudizio di cassazione il mancato deposito della copia autentica notificata della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso, accertabile prima di ogni verifica su altri profili di ammissibilità o tempestività

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso secondo il rito camerale

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27

    norma emergenziale richiamata per la sospensione straordinaria dei termini processuali durante l'emergenza Covid-19

  • art. 36, comma 1, d.l. 8 marzo 2020, n. 23, conv. in L. 5 giugno 2020, n. 40

    richiamato insieme alla disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini processuali

  • art. 370 c.p.c.

    il potere del controricorrente di richiedere l'iscrizione a ruolo è ricondotto al potere di contraddire

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la condanna aggravata presuppone mala fede o colpa grave; non basta la mera infondatezza o opinabilità della pretesa

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'onere di deposito della copia autentica della sentenza impugnata, se notificata, è autonomo e preliminare: la sua omissione determina improcedibilità del ricorso, indipendentemente da ogni valutazione sulla tempestività o sulla fondatezza dei motivi.
  • L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. va rilevata prima di qualsiasi scrutinio sull'ammissibilità del ricorso; se il ricorso è improcedibile, non può essere esaminato neppure per rilevarne eventuali ulteriori vizi.
  • La disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini processuali può incidere sul termine di deposito, ma non elide l'onere di depositare la documentazione necessaria, se il deposito non risulta comunque avvenuto.
  • Il controricorrente che abbia notificato il controricorso può richiedere l'iscrizione a ruolo del ricorso omesso, trattandosi di potere compreso nel diritto di contraddire e giustificato dall'interesse a ottenere la declaratoria di improcedibilità e la regolazione delle spese.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento di mala fede o colpa grave; non è sufficiente che la domanda o l'impugnazione risultino infondate o processualmente opinabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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