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Sentenza

Sentenza n. 13286/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202606607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha denunciato l'illegittimità dell'inerzia della Prefettura e del Ministero dell'Interno sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza, presentata al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, nonché degli obblighi di accoglienza derivanti dal d.lgs. n. 142/2015 e dalla direttiva 2013/33/UE. L'amministrazione ha prospettato argomentazioni difensive non condivise dal Collegio, riconducibili alla temporanea indisponibilità di posti, all'inserimento in lista d'attesa e all'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato sull'istanza di accoglienza. Ha affermato che l'amministrazione competente deve adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per carenza di posti nelle strutture ordinarie. L'inserimento in lista d'attesa è un atto interlocutorio inidoneo a soddisfare l'obbligo di legge; le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità dell'accoglienza, non sulla sua attivazione. L'assenza di una eccezionale e documentata vulnerabilità non impedisce l'accesso alle misure ordinarie, essendo tale requisito riferito alle particolari misure per persone vulnerabili previste dall'art. 17 d.lgs. n. 142/2015. Per l'eventuale perdurante inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, da attivare previa istanza del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Le spese di lite sono state compensate; il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione di euro 991,90 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, l. 241/1990

    Impone all'amministrazione il dovere generale di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • d.lgs. 142/2015

    Disciplina gli obblighi dell'amministrazione in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

  • art. 17 d.lgs. 142/2015

    Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

    La condizione di vulnerabilità costituisce presupposto per le particolari misure destinate alle persone vulnerabili, non per l'accesso alle ordinarie misure di accoglienza.

  • direttiva 2013/33/UE

    Prevede l'obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, con carattere immediato.

  • art. 97 Cost.

    Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accoglienza contrasta con il canone di buon andamento dell'azione amministrativa.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • L'amministrazione competente, a fronte dell'istanza di ammissione presentata da un richiedente protezione internazionale che possieda i requisiti di legge, è tenuta ad adottare un provvedimento espresso e, verificati tali requisiti, a disporre l'accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 d.lgs. n. 142/2015.
  • La temporanea indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie non può giustificare il diniego o la mancata attivazione dell'accoglienza; le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità di esecuzione della misura.
  • L'inserimento del richiedente protezione internazionale in una lista d'attesa costituisce una misura meramente interlocutoria e non assolve l'obbligo dell'amministrazione di definire l'istanza con un provvedimento espresso.
  • L'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità non è ostativa all'accesso alle ordinarie misure di accoglienza, poiché tale requisito riguarda esclusivamente le particolari misure previste per le persone portatrici di esigenze specifiche.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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