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Ordinanza

Ordinanza n. 3186/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 01404/2026, resa tra le parti, depositata il 29.06.26.

Giustizia amministrativa202605785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana n. 1404/2026, della quale è stata sospesa l'esecutività

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia. Il testo non specifica il contenuto degli atti amministrativi originariamente impugnati né i singoli motivi d'appello; il Consiglio di Stato rileva tuttavia che le censure articolate sollevano questioni meritevoli di adeguato approfondimento. La domanda cautelare è stata valutata anche mediante bilanciamento degli interessi contrapposti, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la continuità della fornitura di carburante all'Isola d'Elba.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Toscana impugnata. La sospensione è stata giustificata dalla sussistenza di un fumus boni iuris, poiché i motivi d'appello richiedono un adeguato approfondimento, e dal bilanciamento degli interessi contrapposti, ritenendo opportuno evitare conseguenze pregiudizievoli per la continuità della fornitura di carburante all'Isola d'Elba. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 25 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale in appello e consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata può essere concessa quando i motivi d'appello pongano questioni meritevoli di adeguato approfondimento, integrando il fumus boni iuris.
  • La tutela cautelare in appello può essere accordata sulla base di una valutazione bilanciata degli interessi contrapposti, anche considerando l'esigenza di assicurare la continuità di un servizio o di una fornitura essenziale per il territorio interessato.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare non definisce il merito dell'appello, che deve essere trattato in una successiva udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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