Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/10/2019 n. 8484 - Comm. Trib. Prov. Catania

Irap Professionisti - Applicazione - Presupposto dell'autonoma organizzazione - Ricorrenza - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sussistenza dell'autonoma organizzazione costituisce una questione di fatto rimessa al giudice di merito. La relativa valutazione non può essere riesaminata in sede di legittimità, salvo vizi logici o carenze della motivazione. Non rileva, inoltre, che l'attività personale del professionista prevalga sul valore degli altri fattori produttivi, poiché tale requisito non è previsto dalla legge e non è decisivo per escludere l'IRAP.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, l'autonoma organizzazione non coincide con la mera auto-organizzazione del professionista, né con l'assenza di subordinazione, ma richiede l'esistenza di un apparato esterno e distinto dalla persona del lavoratore, derivante dall'impiego organizzato di beni strumentali e/o lavoro altrui.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997

    L'IRAP è dovuta dai professionisti quando l'attività è esercitata mediante un'autonoma organizzazione, intesa in senso oggettivo come apparato esterno alla persona del professionista e distinto dalla sua attività personale.

  • Art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Individua i soggetti esercenti arti e professioni ai quali può applicarsi il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001

    Fornisce l'interpretazione costituzionalmente orientata del presupposto IRAP, chiarendo che l'imposta non colpisce il semplice lavoro autonomo, ma l'attività dotata di una struttura organizzativa autonoma.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare concretamente se disponga di una struttura organizzativa autonoma, distinta dalla sua persona e dalla mera attività intellettuale individuale.
  • La presenza di beni strumentali o di personale non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP: devono essere valutati la consistenza, il ruolo e l'effettiva capacità dell'organizzazione di potenziare l'attività professionale.
  • Non è sufficiente sostenere che l'attività personale del professionista sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi; tale prevalenza non esclude di per sé l'autonoma organizzazione.
  • La valutazione sull'esistenza dell'autonoma organizzazione è normalmente una questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere contestata in cassazione solo per motivazione illogica, insufficiente o contraddittoria.
  • In assenza di una struttura organizzativa autonoma, il semplice esercizio personale dell'attività professionale non costituisce, da solo, presupposto sufficiente per l'applicazione dell'IRAP.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.