Sentenza del 09/10/2019 n. 8484 - Comm. Trib. Prov. Catania
Irap Professionisti - Applicazione - Presupposto dell'autonoma organizzazione - Ricorrenza - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sussistenza dell'autonoma organizzazione costituisce una questione di fatto rimessa al giudice di merito. La relativa valutazione non può essere riesaminata in sede di legittimità, salvo vizi logici o carenze della motivazione. Non rileva, inoltre, che l'attività personale del professionista prevalga sul valore degli altri fattori produttivi, poiché tale requisito non è previsto dalla legge e non è decisivo per escludere l'IRAP.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, l'autonoma organizzazione non coincide con la mera auto-organizzazione del professionista, né con l'assenza di subordinazione, ma richiede l'esistenza di un apparato esterno e distinto dalla persona del lavoratore, derivante dall'impiego organizzato di beni strumentali e/o lavoro altrui.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997
L'IRAP è dovuta dai professionisti quando l'attività è esercitata mediante un'autonoma organizzazione, intesa in senso oggettivo come apparato esterno alla persona del professionista e distinto dalla sua attività personale.
Art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Individua i soggetti esercenti arti e professioni ai quali può applicarsi il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001
Fornisce l'interpretazione costituzionalmente orientata del presupposto IRAP, chiarendo che l'imposta non colpisce il semplice lavoro autonomo, ma l'attività dotata di una struttura organizzativa autonoma.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare concretamente se disponga di una struttura organizzativa autonoma, distinta dalla sua persona e dalla mera attività intellettuale individuale.
- La presenza di beni strumentali o di personale non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP: devono essere valutati la consistenza, il ruolo e l'effettiva capacità dell'organizzazione di potenziare l'attività professionale.
- Non è sufficiente sostenere che l'attività personale del professionista sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi; tale prevalenza non esclude di per sé l'autonoma organizzazione.
- La valutazione sull'esistenza dell'autonoma organizzazione è normalmente una questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere contestata in cassazione solo per motivazione illogica, insufficiente o contraddittoria.
- In assenza di una struttura organizzativa autonoma, il semplice esercizio personale dell'attività professionale non costituisce, da solo, presupposto sufficiente per l'applicazione dell'IRAP.
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