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Sentenza

Sentenza del 04/11/2016 n. 22430 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva accolto il ricorso della società contro un'intimazione di pagamento di Euro 608.944,02. Con il primo motivo ha sostenuto che la notifica della cartella di pagamento presupposta, effettuata mediante deposito presso la casa comunale, fosse regolare senza necessità di ulteriore raccomandata, ritenendo integrata l'irreperibilità assoluta della società. Con il secondo motivo ha contestato la ritenuta carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento e la violazione delle norme sulla motivazione per relationem degli atti tributari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che Equitalia avesse fondato la censura su un fatto, cioè l'irreperibilità assoluta della società, non accertato dalla sentenza impugnata. Secondo la Corte, quando il destinatario è temporaneamente irreperibile presso un indirizzo noto deve applicarsi la procedura dell'art. 140 c.p.c., comprensiva dell'invio della raccomandata informativa; la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta può essere utilizzata solo dopo specifiche ricerche attestanti il trasferimento in luogo sconosciuto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato e Equitalia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500, oltre spese forfettarie, accessori e oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La norma disciplina la notificazione della cartella di pagamento. La sua applicazione deve coordinarsi con le regole generali sulla notificazione e con la situazione concreta di reperibilità del destinatario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Per gli atti tributari, la procedura notificatoria varia in base alla situazione del destinatario: in caso di irreperibilità temporanea si applica il procedimento dell'art. 140 c.p.c.; in caso di irreperibilità assoluta, dopo le necessarie ricerche, si applica la disciplina prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Quando il destinatario è temporaneamente irreperibile presso un indirizzo conosciuto, non è sufficiente il deposito dell'atto e l'affissione dell'avviso: occorre anche l'invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati, anche quando richiamano altri atti, che devono essere conoscibili o allegati nei limiti previsti dalla legge.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, applicabile anche agli atti tributari secondo le regole proprie del settore.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    In cassazione la violazione di legge riguarda l'errata interpretazione della norma, mentre la ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie deve essere censurata, nei limiti consentiti, mediante specifiche doglianze motivazionali. Non è possibile fondare una censura giuridica su un fatto non accertato nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La semplice attestazione di irreperibilità non determina automaticamente la procedura notificatoria applicabile: occorre verificare se si tratti di irreperibilità temporanea o assoluta.
  • Quando residenza, sede o domicilio fiscale sono conosciuti ma il destinatario non viene trovato, la notifica deve normalmente seguire l'art. 140 c.p.c., incluso l'invio della raccomandata informativa.
  • La procedura per irreperibilità assoluta richiede ricerche effettive e documentate che dimostrino il trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto; non basta l'assenza presso l'indirizzo noto.
  • In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia applicato male una norma se la censura presuppone una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nella sentenza.
  • Chi impugna deve trascrivere e indicare in modo autosufficiente gli atti e gli elementi decisivi su cui fonda la censura, oltre a contestare specificamente la motivazione della sentenza.
  • La mancata o irregolare notificazione dell'atto presupposto può incidere sulla validità dell'atto successivo di riscossione, soprattutto quando il contribuente deduca tempestivamente di non aver avuto conoscenza legale della pretesa.

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